Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.8282 del 25/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25832/2017 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il 07/09/2017, R.G.n. 351/2017 V.G., Cron. 2730/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RITENUTO

che:

– R.G. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello di Bari, che (confermando la decisione del giudice monocratico) ha liquidato in suo favore, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata di un processo pensionistico, il minimo indennizzabile con la riduzione di un terzo, riconoscendo in un solo anno il ritardo rispetto alla durata ragionevole del processo stesso;

– il ricorso è proposto sulla base di quattro motivi;

– il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è inammissibile.

– esso è stato notificato a mezzo del servizio postale, tuttavia non è stato prodotto l’avviso di ricevimento;

– ciò determina, appunto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. n. 627/2008; n. 26108/2015);

– è stato chiarito che, in presenza di più intimati, la possibile applicazione dell’art. 331 c.c., implica che per almeno uno dei destinatari vi sia la prova del perfezionamento della notificazione (cfr. Cass., S.U., n. 14124/2010);

– nel caso in esame tale prova manca;

– nulla sulle spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019

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