LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17311/2017 proposto da:
WURTH s.r.l., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PORCIELLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 01/06/2017, R.G. n. 53866/2012 V.G., Cron. 5339/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
– la Wurt S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello di Roma, che ha liquidato in suo favore, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata di un processo di risarcimento del danno per un sinistro stradale, la somma di Euro 2.000,00 con riferimento a un ritardo di ventuno anni e sette mesi;
– il ricorso è proposto sulla base di un solo motivo;
– il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo
– la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
– l’unico motivo di ricorso denuncia la sentenza per avere la corte determinato la misura dell’indennizzo in applicazione di criteri (la limitata consistenza della posta in gioco e il ridotto importo riconosciuto alla parte all’esito vittorioso del giudizio presupposto) introdotti da una norma entrata in vigore dopo la proposizione della domanda e, quindi, non applicabile ratione temporis;
– l’applicazione della norma nella versione precedente, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, giammai avrebbe potuto giustificare la liquidazione di un indennizzo di solo Euro 2,000,00 per ventuno anni di ritardo;
– l’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la sentenza per avere determinato il ritardo in base a una mera operazione aritmetica (sottrazione dalla complessiva durata del processo del tempo di durata ragionevole), senza considerare la molteplicità dei fattori di ritardo non ricollegabili all’ufficio, e di cui occorreva pertanto tenere conto della determinazione del ritardo imputabile;
– il motivo del ricorso incidentale è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del ricorso principale;
-la corte, infatti, così come sostiene l’Amministrazione, non ha considerato una serie di fattori, analiticamente indicati dall’amministrazione, in astratto idonei a giustificare una diversa determinazione del ritardo imputabile: ad esempio il distacco temporale fra il deposito della decisione di primo grado e la proposizione dell’appello; le richieste di rinvio delle parti (Cass. n. 12161/2012); il periodo occorso per la chiamata in causa di terzi, che è valutabile sotto il profilo del criterio della “complessità”, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 (Cass. n. 801/2015); i rinvii delle udienze derivanti dall’astensione degli avvocati (Cass. n. 7323/2015; n. 20698/2016);
– si impone, pertanto in relazione al ricorso incidentale, la cassazione del decreto impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma perchè provveda a nuovo esame e liquidi le spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa il decreto impugnato; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019