Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.8288 del 25/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8713/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio dell’avvocato OSVALDO LOMBARDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO BRINDISI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BOCCUCCIA, chi lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALDO PALOSCHI, MARIO GORLANI;

– controricorrenti –

e contro

P.A., P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 168/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

con ricorso notificato in data 23 marzo 2015 B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, pubblicata il 10 febbraio 2015, non notificata, con la quale in parziale accoglimento dell’appello proposto da Ba.Gi. e in riforma della sentenza n. 2421 del 2013 del Tribunale di Brescia: accertava che la scrittura privata 10 marzo 2009 conclusa fra P.A. e F., da un lato, e B.M., dall’altro, non era opponibile a Ba.Gi., e per l’effetto condannava B.M. a rilasciare l’immobile sito in ***** identificato nel catasto fabbricati NCT foglio *****, particella *****; respingeva la domanda dell’attrice Ba.Gi. di condanna della convenuta B.M. al risarcimento del danno da indebito occupazione dell’immobile; compensava per la metà le spese del primo grado e condannava B.M. a pagare a favore di Ba.Gi. la restante metà che liquidava in Euro 3125 oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge; confermava nel resto la sentenza impugnata e compensava per metà le spese del giudizio di appello e condannava B.M. a pagare a favore di Ba.Gi. la restante metà, che liquidava in Euro 2673 oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

Ba.Gi. ha resistito con controricorso.

Con atto ritualmente trascritto B.M. ha rinunciato al ricorso.

La contro ricorrente Ba.Gi. ha dichiarato di accettare la rinuncia.

Per effetto della suddetta accettazione non deve provvedersi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

PQM

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso con relativa accettazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019

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