LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8709/2016 proposto da:
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO e SALVATORE FLORIO;
– ricorrente –
contro
Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO MORO;
– controricorrente –
avverso la sentenza non definitiva n. 10/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/01/2016 R.G.N. 687/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il resto;
udito l’Avvocato ACHILLE BORRELLI per delega verbale dell’Avvocato FABRIZIO DAVERIO;
udito l’Avvocato GIANCARLO MORO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 29 gennaio 2016, in riforma della pronuncia di, primo grado, ha annullato il licenziamento disciplinare intimato il 7 marzo 2014 dalla Banca Popolare di Vicenza a Z.D., condannando la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come novellato da L. n. 92 del 2012, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio “al fine di decidere sulla domanda di risarcimento del danno”.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che in prime cure fosse stato erroneamente qualificato “il vizio del licenziamento quale vizio meramente formale consistente nella carenza di motivazione” con conseguente applicazione della tutela indennitaria di cui all’art. 18 citato, comma 6.
Secondo la Corte il provvedimento con cui la società, nel richiamarsi alla precedente contestazione, aveva disposto il licenziamento era da ritenersi “completamente motivato”: i fatti addebitati, chiariti con la lettera di contestazione, consistevano infatti nell’avere lo Z. “consegnato ad un cliente della banca (sig. M. titolare di conto nella filiale di *****) un proprio assegno parzialmente non coperto, in quanto privo di adeguata capienza sul conto e nel quale l’importo indicato in cifre (1250,00 Euro) era diverso da quello indicato in lettere (milleduecento/00), oltre ad un ulteriore assegno bancario di 1000 Euro a favore del medesimo cliente, ma tratto da un carnet di assegni di una cliente (tale B.) che aveva estinto il conto ad E. già nel 2009”.
Tuttavia solo in giudizio la Banca aveva evidenziato ulteriori elementi in base ai quali il comportamento dello Z. poteva assumere una gravità tale da poter essere qualificata come giusta causa di recesso, mentre per quello che era stato contestato al dipendente – secondo la Corte veneta – “le condotte sono del tutto estemporanee, gli importi di cui si discute assai limitati, non hanno comunque recato alcun danno all’istituto e sono stati realizzati quali correntista (e quindi soggetto privato) dallo Z. e non nella sua qualità di gestore clienti”; “infatti non vi è prova che il lavoratore abbia in qualche modo profittato della propria posizione lavorativa per trarre profitto a danno della Banca stessa” nè, tantomeno, “all’esito del procedimento disciplinare era possibile cogliere l’esistenza di mancanze così gravi sotto il profilo della diligenza nell’esecuzione del rapporto di lavoro tali da giustificare il recesso in tronco”.
La Corte di Appello ha concluso che “per il principio di immutabilità della contestazione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, devono essere considerati ai fini del recesso disciplinare soltanto le condotte contestate in quella sede, non potendo assumere rilevanza le integrazioni giudiziali poste in essere dalla datrice di lavoro”, per cui “le irregolarità inerenti la negoziazione di titoli di credito imputata al lavoratore non assumono i caratteri di illiceità rispetto al rapporto di lavoro, richiesti dal legislatore per integrare la giusta causa del recesso di cui all’art. 18, comma 4”.
Quindi la Corte ha riconosciuto allo Z. il diritto alla immediata reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno nei limiti delle 12 mensilità previste dalla legge. A tal proposito, attese le eccezioni della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. – in merito sia all’aliunde perceptum e percipiendum sia alla restituzione di quanto corrisposto in ragione dell’esecuzione dell’ordinanza opposta – la causa è stata rimessa in istruttoria ai fini del quantum risarcitorio.
3. Per la cassazione di tale sentenza parziale ha proposto ricorso la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. con 5 motivi cui ha resistito Z.D. con controricorso.
La Banca ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.
1.1. Con il primo motivo si impugna la sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, “nella parte in cui ha ritenuto essenziale, ai fini della specificità della lettera di contestazione disciplinare, l’indicazione dell’elemento psicologico del dolo col quale la condotta dello Z. è stata posta in essere”.
Si sostiene che “la contestazione dell’elemento psicologico sottostante la condotta non deve essere contestato e che l’introduzione in giudizio di elementi di fatto che militano a supporto della dimostrazione della intenzionalità della condotta è perfettamente legittima non costituendo, contrariamente a quanto asserito dai giudici d’appello, violazione del principio di immutabilità”. Si chiede la cassazione della sentenza impugnata “laddove afferma che l’omessa contestazione della severa esposizione debitoria dello Z. (intesa quale movente) avrebbe comportato un vizio del procedimento disciplinare ex art. 7 Stat. lav. consistente nella omessa contestazione dell’elemento psicologico con cui la condotta addebitata è stata posta in essere e ciò in quanto il citato art. 7 impone di contestare fatti materiali, mentre è delegato alla fase processuale vagliare l’intenzionalità delle condotte materiali contestate”.
1.2. Con il secondo motivo si impugna la sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “ossia la natura dolosa o meramente colposa della condotta oggetto di contestazione disciplinare”.
Ad avviso della ricorrente, questo sarebbe un errore della sentenza gravata, poichè l’accertamento di tale elemento è “decisivo per una corretta effettuazione del giudizio di proporzionalità”. Si denuncia che la Corte distrettuale avrebbe “totalmente omesso di pronunciarsi in merito al fatto che la condotta contestata sia da imputare a titolo di dolo o per “disattenzione””.
1.3. Con il terzo motivo “si impugna, in subordine, la sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, nella parte in cui ha ritenuto che l’asserita violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare comporterebbe la sanzione della reintegra in servizio”.
Si deduce che, nell’ipotesi in cui si verificasse la sussistenza della violazione del principio dell’immutabilità della contestazione disciplinare, la conseguenza dovrebbe essere quella risarcitoria di cui all’art. 18, comma 6, e non come erroneamente concessa la tutela c.d. reintegratoria debole.
1.4. Con il quarto motivo “si impugna la sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, in combinato disposto dell’art. 2119 c.c., nella parte in cui ha ritenuto non costituente giusta causa di licenziamento rectius – condotta giuridicamente irrilevante – quella contestata al dipendente di Banca”, oggettivatasi, precisamente, nell’emissione di assegni a vuoto e nella firma illegittima di assegni appartenenti a terzi.
Richiamando pronunce di legittimità si afferma che “la sentenza oggetto di impugnazione si appalesa errata proprio perchè qualifica “condotta giuridicamente irrilevante” un comportamento che invece, per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, è ritenuta giusta causa di licenziamento”.
1.5. Con il quinto motivo “si impugna la sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, nella parte in cui ha ritenuto applicabile la reintegra in servizio sul presupposto che la sanzione disciplinare non sarebbe proporzionata”.
2. Il Collegio giudica il ricorso non meritevole di accoglimento.
2.1. Il primo motivo si fonda su di una errata lettura della ragione decisoria, in quanto la Corte territoriale non ha fondato il decisum sull’assunto che l’elemento psicologico del dolo della condotta dell’agente avrebbe dovuto necessariamente essere specificato nella contestazione dell’addebito, quanto piuttosto sull’argomento che, rispetto alla lettera di contestazione, nel corso del giudizio erano stati introdotti “ulteriori elementi” di fatto che, proprio perchè non contestati, non potevano avere rilievo a fini disciplinari.
L’interpretazione della nota di addebito, da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali, è riservato al giudice di merito (di recente v. Cass. n. 13667 del 2018) e, conseguentemente, al medesimo giudice del merito è riservata la valutazione sul se gli elementi ulteriori introdotti dal datore di lavoro nel corso del giudizio costituiscano circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione, in violazione del diritto di difesa (di recente Cass. n. 26678 del 2017), oppure se si tratti di circostanze confermative in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (cfr. Cass. n. 19023 del 2018) ovvero che non modifichino in senso sostanziale il quadro di riferimento della contestazione (cfr. Cass. n. 11159 del 2018).
Peraltro il motivo di ricorso sul punto risulta anche privo della necessaria specificità in quanto nel corpo di esso non viene riportato il contenuto testuale degli atti processuali dai quali ricavare quali fossero esattamente gli “ulteriori elementi” introdotti solo in corso di gilidizio, limitandosi ad allegare documentazione ed a dedurre che la stessa fosse “volta a dimostrare come il dipendente si trovava in una situazione di grave indebitamento posto che, a fronte di una retribuzione mensile pari ad Euro 2.140,00 il ricorrente aveva contratto debiti per Euro 1863,00 al mese e che tale situazione patrimoniale lo aveva indotto a chiedere… un prestito ad un cliente della Banca ed in particolare ad un cliente della filiale presso cui lavorava il ricorrente”; dal che, comunque, non può ritenersi implausiblle il convincimento della Corte territoriale circa il fatto che una cosa è contestare l’emissione di un assegno parzialmente privo di copertura e di uno con firma irregolare, mentre altra cosa è contestare la richiesta di prestiti a cliente della banca per fare fronte ad una forte esposizione debitoria.
Ciò posto, così come, ove la contestazione disciplinare sia stata formulata in maniera generica per una parte dell’addebito, questa Corte ha ritenuto corretto l’operato del giudice di merito che abbia valutato, ai fini della verifica circa la legittimità, o meno, della sanzione, solo i fatti specificamente contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati (Cass. n. 19632 del 2018), similmente in diritto non può essere censurata la sentenza impugnata laddove ha valutato, ai fini della sussistenza della giusta causa, esclusivamente le condotte dello Z. che ha ritenuto oggetto di specifica contestazione disciplinare.
2.2. Il secondo motivo, espressamente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5., oltre che irrispettoso degli enunciati sanciti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 di cui parte ricorrente non tiene adeguato conto, è infondato perchè la Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare l’elemento psicologico che avrebbe animato lo Z. nel compimento della condotta contestata, in quanto traspare con chiarezza dal complesso della motivazione riportata nello storico della lite che il giudice del merito ha accreditato le giustificazioni del dipendente in base alle quali i comportamenti ascritti erano dovuti “a mera disattenzione”.
Tale valutazione, che attiene certamente ad una quaestio facti, non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.
2.3. Parimenti privo di fondamento il terzo motivo formulato in subordine dalla società ricorrente, atteso che la tutela reintegratoria è stata riconosciuta dalla Corte veneta non certo per la violazione del principio dell’immutabilità dell’addebito, bensì perchè il fatto oggetto di contestazione – secondo la valutazione espressa dalla stessa Corte – non assumeva rilievo disciplinare.
2.4. Il quarto mezzo, con cui si lamenta che la Corte territoriale non ha ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento, non è accoglibile sulla scorta del principio secondo cui: “La giusta causa di licenziamento, quale clausola generale, viene integrata valutando una molteplicità di elementi fattuali, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solo ove si denunci che la combinazione ed il peso dei dati fattuali, come definiti ed accertati dal giudice di merito, non ne consentono la riconduzione alla nozione legale; al contrario, l’omesso esame di un parametro, tra quelli individuati dalla giurisprudenza, avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia, va denunciato come vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ferma, in tal caso, la possibilità di argomentare successivamente che tale vizio avrebbe cagionato altresì un errore di sussunzione per falsa applicazione di legge” (Cass. n. 18715 del 2016).
Nella specie parte ricorrente, oltre a pretendere sostanzialmente una rivalutazione della vicenda storica (mentre il cd. vizio di sussunzione postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, v. tra le più recenti Cass. n. 6035 del 2018), non esemplifica perchè la combinazione ed il peso dei dati fattuali, come definiti ed accertati dal giudice di merito, ne imponessero la riconduzione necessaria alla nozione legale di licenziamento per giusta causa; in particolare la contestazione del giudizio valutativo operato dalla Corte veneta in ordine alla gravità della condotta ed alla proporzione della sanzione espulsiva, demandato all’apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. n. 26010 del 2018 tra le altre), non ne riesce a palesare l’incoerenza rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (v. Cass. n. 985 del 2017).
Piuttosto la società si limita a richiamare precedenti della Cassazione in vicende ritenute analoghe che, tuttavia, nulla possono precettivamente disporre tenuto conto della inevitabile diversità dei fatti che hanno dato origine alle controversie e si invoca a sostegno della sanzione inflitta la violazione delle “procedure della Banca” che, invece, è stata esclusa dalla Corte distrettuale, la quale ha collocato le condotte contestate allo Z. tra i comportamenti extra-lavorativi ed espressamente non tra quelli tenuti nell’esercizio della funzione di “gestore clienti”.
2.5. Da ultimo, il quinto motivo di ricorso, con cui ci si duole delle conseguenze che si son fatte derivare dall’illegittimità del licenziamento, non coglie la ragione della tutela reintegratoria riconosciuta dalla Corte di Appello.
Tale ragione non sta nella sproporzione della massima sanzione inflitta dal datore di lavoro bensì nella negazione del rilievo disciplinare della condotta addebitata e, pertanto, risulta correttamente applicato l’oramai consolidato principio secondo cui: -L’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, lett. b), fattispecie cui si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata, comprende sia l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità” (Cass. n. 29062 del 2017; conf. Cass. n. 13383 del 2017; Cass. n. 18418 del 2016).
3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019