LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso 24858-2017 proposto da:
C.F., in proprio e nella qualità di procuratore speciale di C.I., nonchè C.M.A., considerati domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentanti e difesi dagli avvocati ANGELO RICCIO, PIETRO RICCIO;
– ricorrenti –
contro
UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCARL, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHAEL BUSE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7866/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 8/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
RILEVATO
Che:
C.F., in proprio e nella qualità di procuratore speciale di C.I., nonchè C.M.A., hanno proposto ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte, n. 7866 e depositata il 28 marzo 2017, basato su due motivi e illustrato da memoria.
RILEVATO
Che:
tale ricorso è stato notificato nei confronti del solo UCI – Ufficio Centrale Italiano s.c. a r.l., che ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria, e non anche nei confronti di tutte le altre parti della sentenza di cui è stata chiesta la revocazione;
ritenuto che, va disposta, con rinvio della causa a nuovo ruolo, la notifica del ricorso nei confronti delle parti di quella sentenza, allo stato non intimate, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, evidenziandosi, anche agli effetti dell’art. 384 c.p.c., comma 3, la possibilità che il ricorso in parola sia qualificato come istanza denunciante un eventuale errore materiale della sentenza di questa Corte n. 7866/17.
PQM
La Corte ordina la notifica del ricorso nei confronti delle parti, allo stato, non intimate della sentenza di cui è stata chiesta la revocazione entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, evidenziandosi, anche agli effetti dell’art. 384 c.p.c., comma 3, la possibilità che il ricorso in parola sia qualificato come istanza denunciante un eventuale errore materiale della sentenza di questa Corte n. 7866/17; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019