LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20765/2017 R.G. proposto da:
GAS PLUS ITALIANA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULGIERI PAOLUCCI DE’ CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato DANTE GROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO RIGANO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CALVI RISORTA, COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, FALLIMENTO ***** SRL, P.M., V.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 823/2017 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 06/03/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
CONSIDERATO
che:
la Gas Plus Italiana srl chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su due motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 30/08/2017, per la cassazione della sentenza n. 823 del 06/03/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di declaratoria di cessazione della materia del contendere sull’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso ordinanza di assegnazione di credito ex art. 553 c.p.c., pronunciata il 30/01/2015 e comunicata il 16/03/2015 sulla positiva dichiarazione di debito del 15/10/2013 del terzo pignorato Comune di Calvi Risorta, nel corso della procedura di espropriazione presso terzi promossa dall’odierna ricorrente nei confronti della ***** srl e coinvolgendo quale ulteriore terzo pignorato il Comune di Caserta;
in particolare, il giudice sammaritano ha ritenuto che l’intervenuto fallimento del debitore aveva comportato (per i principi di cui a Cass. 06/07/1999, n. 6968) l’improcedibilità della procedura espropriativa e la caducazione dell’ordinanza opposta;
nessuno degli intimati espleta attività difensiva in questa sede;
è formulata proposta di definizione – per improcedibilità – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis cit., comma 2, u.p.;
preliminarmente, va riscontrata la presenza in atti, se non altro in ottemperanza a quanto previsto da Cass. Sez. U. 22438/18, delle copie analogiche dei documenti informatici con cui ha avuto luogo la notifica del ricorso, munite di asseverazione autografa da parte del difensore della ricorrente, a seguito del deposito di questa in uno alla richiamata memoria;
pertanto, quanto meno con riferimento alla problematica dell’interazione della disciplina concorsuale con l’ordinanza di assegnazione dei crediti debbono ritenersi non sussistenti i presupposti per la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5),: ed anzi evidentemente risultando connotata da particolare rilevanza l’appena tratteggiata questione di diritto sul merito dei motivi del ricorso (sugli effetti del fallimento del debitore sull’ordinanza di assegnazione già emessa, ma oggetto di opposizione agli atti esecutivi);
va così applicato l’art. 380-bis c.p.c., u.c., (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), con rimessione della causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione civile. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019