Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.8344 del 25/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7734-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.A., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 57, presso lo studio dell’avvocato DIEGO RESTIVO, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO PULITO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2536/28/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

da parte dei coniugi D.P. e M. di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2006 – emessa a seguito di revoca dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito finalizzate all’acquisto di immobili ad uso abitativo – ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

I contribuenti si costituiscono con L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione controricorso e propongono ricorso incidentale su unico motivo (con riferimento alle spese del giudizio di secondo grado).

CONSIDERATO

che:

è necessario acquisire il fascicolo del gradi di merito in relazione alle doglianze di natura processuale dedotte dalla ricorrente.

PQM

Rinvia a nuovo ruolo; manda alla Segreteria per gli adempimenti necessari.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019

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