LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8029-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.B.E. IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE BONIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONA BARDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 211/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
Che:
Con ricorso notificato ex art. 149 c.p.c., il 5 marzo 2018 sia all’avv. Bardi, difensore in secondo grado di RBE impianti srl, che presso la sede legale della società, l’Agenzia delle entrate chiede la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, n. 211/3/2017, dep. il 13 febbraio 2017, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per Ires e IVA anno 2007, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto non ricorrere il raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento ove la notitia criminis venga presentata oltre la scadenza dei termini previsti per l’accertamento, come nella fattispecie.
Si costituisce con controricorso la società contribuente, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
che:
R.B.E. impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa, con istanza del 31 gennaio 2019 ha chiesto la sospensione del processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10.
PQM
Dichiara sospeso il processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019