LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3827-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
GIAVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO PACE;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4738/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 20/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento da parte di Giava SRL, ai fini IRES anno d’imposta 2009, ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, in riforma della sentenza di primo grado.
La contribuente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi.
CONSIDERATO
che:
con istanza del 12 febbraio 2019 Giava s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa, ha proposto istanza dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
PQM
Dichiara sospeso il processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019