Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1015 del 17/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14790-2018 proposto da:

***** SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, B.D., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI N. 77, presso lo studio dell’avvocato MORRA PIERFRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato BARACETTI ALESSANDRO;

– ricorrenti –

contro

***** SNC IN LIQUIDAZIONE, B.R., B.D., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PERUSI LUCA;

– controricorrenti –

contro

GEOM. Z.M. SRL, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 88/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il’11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che la Corte d’appello di Trento ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della ***** s.n.c. in liquidazione e dei soci;

– che, per quanto ancora rileva, la corte d’appello ha ritenuto esistente il requisito di cui all’art. 1 L. fall., in relazione al bilancio dell’anno 2014, evidenziante ricavi lordi ammontanti ad Euro 318,194,00, sebbene dovuti ai corrispettivi della liquidazione dei beni sociali; ha ritenuto, di conseguenza, assorbiti gli altri motivi;

– che per la cassazione della sentenza viene proposto ricorso, affidato ad un motivo;

– che resiste la curatela con controricorso;

– che il creditore istante non ha svolto difese.

CONSIDERATO

– che con l’unico motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. fall., comma 2, lett. b), oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, poichè, decidendo nel senso suddetto, la corte d’appello avrebbe considerato una nozione di ricavo lordo inclusiva di voci non pertinenti;

– che il Collegio reputa di rinviare la causa alla pubblica udienza, in particolare sulla applicabilità del principio in tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. b), affermato da questa Corte – secondo cui l’individuazione dei “ricavi lordi” implica riferimento alle voci n. 1 e n. 5 dell’art. 2425 c.c., lett. A, e non a quelle dalla n. 2 alla n. 4 (Cass. 10-12-2018, n. 31825; Cass. 05-03-2015, n. 4526)-, in caso di liquidazione della società.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione prima civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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