LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34668-2018 proposto da:
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARELLI ALBERTO;
– ricorrente –
contro
M.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1657/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
Che:
Con sentenza in data 13 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal Comune di Peschiera Borromeo avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto da M.S. contro l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2009. Riteneva la CTR che, a seguito di occupazione da parte dell’Anas per la realizzazione di opere pubbliche, era venuto meno il possesso del contribuente dei terreni sottoposti a procedimento espropriativo, terreni che pertanto non potevano essere assoggettati a tassazione quali aree edificabili. Rilevava, inoltre, la sussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta sulle aree oggetto di imposizione.
Avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Peschiera Borromeo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2), per avere erroneamente la CTR escluso l’applicabilità dell’imposta sul presupposto dell’insussistenza del possesso in capo al contribuente delle (quattro) aree soggette ad occupazione da parte dell’Anas per la realizzazione di opere pubbliche.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2), per avere erroneamente la CTR ritenuto che le aree oggetto dell’avviso di accertamento non potessero essere considerate edificabili in quanto indicate nel PRG come terreni con destinazione AP Standard e soggette a “vincolo del depuratore” e a “vincolo del Parco Sud Milano”.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4), per avere la CTR ritenuto che il contribuente non avesse l’obbligo di presentare la denuncia ICI.
Il Collegio, rilevato che con ordinanza n. 26016 del 2019 la quinta sezione civile ha rimesso al Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la causa vertente in tema di ICI, in relazione alla questione dell’incidenza dei vincoli di destinazione previsti dal piano regolatore generale sulla edificabilità delle aree interessate, difettando evidenza decisoria, rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020