Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1023 del 17/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9512-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INFODAT SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO STALLONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA STEFANIA PIPIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3509/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

RITENUTO

CHE:

1. La Società Cooperativa Infodat impugnava alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta l’avviso di accertamento, scaturito dall’applicazione degli studi di settore nei confronti della contribuente, società esercente attività connesse all’informatica, per il recupero di maggiori imposte IRPEF IVA E IRAP avendo la società per l’anno 2004 dichiarato ricavi inferiori rispetto a quelli determinati con gli studi di settore (dichiarato Euro 96.627 – accertato Euro 146.461) 2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Caltanissetta, rigettava l’appello ritenendo inapplicabile la disciplina degli studi di settore alle Cooperative con prevalente finalità mutualistica.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo tre motivi. La contribuente si è difesa con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. La controversia non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria. Pertanto la causa, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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