LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sui ricorso 22802-2018 proposto da:
M.G., P.X., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’Avvocato MICHELE PONTECORVO, che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato FRANCESCO CANNIZZARO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona de Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2392/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
M.G. e P.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 3607/2016, in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF 2005; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO
CHE:
all’esito della adunanza non partecipata non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso, in questa sede, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.
P.Q.M.
La Corte rinvia a causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alia Sezione ordinaria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020