Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1028 del 17/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36604-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3030/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avverso avviso di iscrizione ipotecaria, in relazione cartelle di pagamento per IRPEF-ALTRO, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio.

F.P. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza.

Rilevata la necessità di verificare la predetta doglianza, previa acquisizione del fascicolo di merito, rinvia a nuovo ruolo, dando incarico alla Cancelleria per i relativi incombenti.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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