LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8557/2018 proposto da:
N.Z., elettivamente domiciliato in Piacenza, viale Abbadia n. 8, presso l’avv. Anna Maria Galimberti che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE BOLOGNA, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 22/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/06/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda proposta da N.Z., proveniente dal Pakistan, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Per la cassazione del decreto N.Z. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno e la Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Bologna non hanno opposto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Deve premettersi che la difesa del ricorrente ha depositato istanza ex art. 153 c.p.c., comma 2, al fine di ottenere la rimessione in termini per il deposito del ricorso per cassazione: ha allegato di avere provveduto al deposito in via telematica il 14 marzo 2018, di avere ottenuto la ricevuta di accettazione e quella di consegna e solo successivamente di essere venuto a conoscenza del fatto che non è possibile effettuare l’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione attraverso gli strumenti del processo civile telematico; di avere effettuato quindi il deposito della copia in formato cartaceo in data 21.3.2018.
4. Dall’esame degli atti risulta che il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 22.2.2018 al Ministero dell’Interno, presso l’Avvocatura generale dello Stato, ed alla Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Bologna.
5. Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, termine che nel caso aveva scadenza il 14 marzo 2018.
6. In tale data la difesa della parte ricorrente ha tentato il deposito in via telematica. Il deposito telematico degli atti processuali non opera tuttavia per il giudizio di cassazione, in assenza dell’apposito decreto previsto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, comma 1, conv. con modif. nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, cosicchè il deposito dell’originale elettronico deve avvenire in copia analogica (stampata), corredata dalle relative attestazioni di conformità.
7. In ragione dell’inammissibilità del deposito telematico, questa Corte ha già ritenuto irrituale il deposito delle memorie trasmesse a mezzo PEC (Cass. 19 gennaio 2017, n. 1349, Cass. 7 febbraio 2017, n. 3264 e Cass. 3 marzo 2017, n. 5460).
8. L’invio telematico non poteva quindi nel caso sortire alcun effetto processuale, nè impedire la scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1.
9. Neppure sussistono i presupposti richiesti dall’art. 153 c.p.c., comma 2, per la richiesta rimessione in termini, non essendo a tal fine sufficiente l’errore che la parte assume essere stato ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna da parte del sistema giustizia dell’invio telematico, trattandosi comunque di errore imputabile alla parte, atteso che la normativa da essa di necessità conosciuta (o conoscibile) non prevede nè ammette alcun deposito telematico presso la Corte di Cassazione, tanto che neppure la parte poteva confidare nell’esito positivo dei controlli fatti automaticamente sulla busta telematica di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 24, art. 16, comma 7.
10. Deve pertanto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.
11. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
12. Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non risultando il richiedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020