LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 04802/2018 proposto da:
G.P., elettivamente domiciliata in Roma alla via E.
Gianturco n. 6, presso lo studio dell’AVVOCATO FILIPPO SCIUTO che la rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO ALESSIO GIULIO CAVAGNARO;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio n. 25/9, presso lo studio dell’AVVOCATO MARIA CARLA VECCHI che la rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO DANIELE PIAZZA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 00854/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 28/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2019 da Dott. Cristiano Valle;
udito l’Avvocato Filippo Sciuto per la ricorrente e l’Avvocato Maria Carla Vecchi per delega dell’Avvocato Daniele Piazza per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 00854 del 28/06/2017, ha confermato la sentenza del Tribunale di Chiavari, di rigetto di domanda di retratto agrario proposta da G.P. e avente ad oggetto fondo sito in agro del Comune di *****, al NCT del detto Comune alla partita n. ***** di are 69,80, mappali *****, condotto in affitto dalla stessa G. e prima ancora dalla di lei madre P.G.M., alienato dal proprietario C.G., che pure le aveva notificato la proposta di acquisto di B.S., alla detta confinante.
La sentenza della Corte territoriale è impugnata dalla soccombente G.P. con dieci motivi.
Resiste con controricorso B.S..
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso assume violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, per avere la Corte di Appello di Genova ritenuta inammissibile la domanda possessoria.
Il secondo mezzo, formulato in subordine, afferma nullità della sentenza per carenza di motivazione sul rigetto di uno specifico motivo di gravame e omesso esame di fatto decisivo.
Il terzo motivo denunzia violazione della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, per avere la sentenza d’appello escluso che la coltivazione del fondo potesse essere anche solo potenziale.
Il quarto mezzo afferma che il giudice di merito era incorso in vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo considerato che la mancata coltivazione era dovuta a fatto doloso del terzo acquirente.
Il quinto motivo propone, in espressa alternativa al quarto, violazione o falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, per avere la Corte territoriale ritenuto che la detta norma imponesse il rigetto della domanda non risultando integrato il requisito dell’effettiva coltivazione nel biennio anteriore.
Il sesto motivo propone violazione di legge in relazione alla L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31 e art. 2135 c.c., comma 1, in quanto la Corte territoriale non avrebbe compreso tra le attività agricole la silvicoltura.
Il settimo mezzo assume violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2713 c.c., non avendo la Corte di Appello valutato un mezzo di prova legale, ossia delle fotografie del fondo.
L’ottavo motivo afferma falsa applicazione degli artt. 189,345 e 346 c.p.c., con riferimento alle richieste di consulenza tecnica di ufficio e richiama l’art. 360 c.p.c., n. 4.
Il nono mezzo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alle istanze di rinnovazione e (o confronto) delle prove testimoniali in merito al mappale n. ***** e richiama gli artt. 254 e 257 c.p.c..
Il decimo ed ultimo denuncia omesso esame di fatto controverso, consistente nelle dimensioni della famiglia coltivatrice.
I motivi di ricorso chiedono un complessivo riesame della vicenda. Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
Il primo ed il secondo mezzo, incentrati sulla violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, relativo alla ritenuta inammissibilità da parte della sentenza d’appello, delle ulteriori domande formulate dalla G. sono infondati in quanto la Corte territoriale motiva adeguatamente sul punto, affermando che la G., sulla base degli atti, doveva ritenersi essere a conoscenza della situazione di fatto, nel senso del possesso della B., da tempo e in ogni caso la convenuta in primo grado, ossia la B., non aveva proposto alcuna domanda che giustificasse la modifica delle conclusioni già prese da parte della G.. La Corte ha correttamente arrestato il proprio esame in quanto non risultava provato, come meglio in seguito, che la G. coltivasse il fondo per cui aveva esercitato la prelazione nel biennio anteriore alla vendita. E’ rimasto, invero, indimostrato, come esattamente affermato dalla sentenza d’appello, che la G. coltivasse il fondo da un biennio prima della notifica della proposta di acquisto, e peraltro è correttamente escluso dalla Corte territoriale, che l’attività di rasatura dell’erba integri ipotesi di coltivazione. Sul punto è opportuno rilevare che l’attività di sfalcio su di una parte dei terreni è circostanza di per sè equivoca, ossia neutra, potendo detta attività essere effettuata anche a diverso titolo e quindi assolutamente inidonea a sostenere il titolo di affittuario.
L’omesso scrutinio di fatto decisivo, di cui al quarto motivo, non è utilmente proponibile in questa sede, trattandosi di sentenza soggetta al regime impugnatorio ristretto di cu all’art. 348 bis c.p.c., commi 4 (e 5). La Corte territoriale ha, in ogni caso, motivato sul punto, ritenendo sostanzialmente irrilevante l’assunto (motivazione sentenza appello, pag. 6).
In ordine alla sussistenza del requisito della coltivazione effettiva, ed attuale, e non meramente potenziale del fondo da parte dell’affittuario che eserciti la prelazione la sentenza d’appello è coerente con l’orientamento di legittimità, secondo il quale (Cass. n. 14450 del 08/07/2005, Rv. 582772-01): “Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, la L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 1, richiede, con riferimento al requisito temporale della coltivazione da almeno due anni, che la coltivazione avvenga in virtù di un titolo valido, che sia cioè idoneo a giustificare la coltivazione diretta del fondo, senza che si possa attribuire rilievo ad una coltivazione considerata per se stessa, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto, per cui non può essere invocata una coltivazione di fatto anche nel periodo anteriore” ed ancora (Cass. n. 19748 del 27/09/2011 Rv. 619878 – 01) “Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione e della domanda di riscatto, della L. 26 maggio 1965, n. 590, ex art. 8, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita non mediante il dato formale della iscrizione allo SCAU, poichè ciò che rileva è il dato obbiettivo della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo.”. La Corte territoriale non ha, peraltro, escluso che in capo alla G. difettasse la qualità di coltivatrice diretta in assoluto, ma, sulla base delle risultanze di causa, lo ha escluso, con riferimento al fondo oggetto della richiesta di prelazione e nell’ambito temporalmente rilevate di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili, non risultando provato, come già rilevato in relazione al secondo mezzo, che la G. coltivasse il fondo nel biennio precedente la vendita.
Il sesto mezzo afferma erroneità della valutazione della Corte territoriale in ordine all’attività di silvicoltura.
La Corte di Appello di Genova non si è, tuttavia, limitata ad escludere integralmente la possibilità di coltivazione per i fondi boschivi, ma ha evidenziato che la G. non aveva dedotto e provato che i due mappali (nn. *****) fossero stati oggetti di coltivazione.
Il mezzo, pertanto, non censura adeguatamente la complessiva ragione del decidere, in quanto si limita a dedurre un errore di diritto, senza contestare l’apprezzamento (sotteso alla statuizione della sentenza in scrutinio) della mancata dimostrazione dell’avvenuta coltivazione delle due particelle.
Il mezzo è, pertanto, inammissibile.
Il settimo motivo relativo alla mancata valutazione di prove legali, queste consistenti in fotografie, è inammissibile.
La categoria delle prove legali, la cui estensione è fortemente limitata nel vigente ordinamento processuale civile, non ricomprende di certo le fotografie, la cui valenza è limitata, dall’art. 2712 c.c., all’ipotesi di mancata contestazione della parte nei cui confronti è prodotta.
Nella specie, tuttavia, non è dato evincere, dalla formulazione del motivo quale siano le circostanze, delle quali le fotografie avrebbero dovuto fornire la prova in quanto non adeguatamente contestate dalla controparte. In realtà il motivo è volto ad addurre soltanto un ulteriore tassello alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica di ufficio, che, giusta quanto si dirà in seguito, non è stata ritenuta ammissibile dalla Corte territoriale con motivazione qui non interamente condivisa ma comunque non censurata utilmente dai relativi motivi del ricorso.
L’ottavo mezzo afferma la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio.
La mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio è giustificata dalla sentenza in scrutinio con la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni.
La detta affermazione non può ritenersi tecnicamente esatta, trattandosi di mezzo di valutazione della prova, ma nel caso di specie il motivo difetta di specificità, non risultando in esso esplicato a cosa fosse diretta la consulenza tecnica di ufficio invocata dalla G..
Il nono motivo è basato sulla mancata rinnovazione dell’indagine testimoniale e comunque di confronto tra i testimoni.
Il motivo è inammissibile: (Cass. n. 21187 del 08/08/2019 Rv. 655229-01) ed altre numerose in termini: è insindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito sulle testimonianze da porre a fondamento del proprio convincimento.
La giurisprudenza di legittimità afferma, inoltre, e specificamente, che (Cass. n. 14538 del 22/06/2009 Rv. 608636-01): “L’art. 254 c.p.c., attribuisce al giudice di merito una mera facoltà discrezionale di procedere al confronto tra testimoni, conferendogli, perciò, anche il potere di recedere dal disposto confronto per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere (compresa l’opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa), senza che l’esercizio di siffatto potere possa formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione)”.
Il decimo, ed ultimo, motivo relativo alla ritenuta, dalla Corte territoriale, insussistenza di adeguata forza lavoro non è adeguatamente sviluppato, rimettendosi la ricorrente sostanzialmente alla richiesta di consulenza tecnica di ufficio e comunque la censura è apoditticamente formulata, laddove non si riesce a cogliere quale sia l’esatta composizione della famiglia coltivatrice, posto che si afferma che la G. sarebbe coadiuvata a seconda delle necessità da uno o più componenti della sua famiglia (pag. 23 del ricorso, che richiama prima memoria art. 183 c.p.c.).
Conclusivamente il ricorso è infondato.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2020
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