LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 19307/2019 R.G. sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza n. 20818/2018 del 20/06/2019 nel procedimento vertente tra:
AMAL.VI GIOCHI E SERVIZI S.R.L.
R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., rappresentata dalla FERSERVIZI S.P.A.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Mario Fresa che, visto l’art. 380-ter c.p.c., ha chiesto che sia accolto il regolamento di competenza, affermando la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore.
RITENUTO
Amal.Vi Giochi e Servizi s.r.l. conveniva, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la Ferservizi s.p.a. come mandataria con rappresentanza di R.F.I Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., esponendo che quest’ultima le aveva concesso in locazione commerciale un locale (sito in *****) privo delle dovute autorizzazioni. Ne chiedeva quindi la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.
R.F.I s.p.a. eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore, in ragione della clausola contenuta nel contratto di locazione, art. 19, che individuava come foro convenzionale esclusivo quello di Napoli.
Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la propria incompetenza, indicando come competente il Tribunale di Napoli.
La causa veniva tempestivamente riassunta dalla Amal.Vi s.r.l.
Il Tribunale di Napoli ha sollevato il conflitto negativo di competenza, sollecitando d’ufficio il relativo regolamento.
Le parti non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
La competenza a conoscere della causa appartiene al Tribunale di Nocera Inferiore.
Infatti, in tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del locus rei sitae, come si ricava dall’art. 21 c.p.c. e art. 447-bis c.p.c., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile ex officio anche in sede di regolamento di competenza (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21908 del 16/10/2014, Rv. 632974 – 01).
Pertanto, poichè l’immobile concesso in locazione è ubicato a *****, la clausola del contratto che stabilisce la competenza esclusiva del foro di Napoli è nulla.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020