LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7985-2018 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PALLADINO;
– ricorrente –
contro
M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO DI STAZIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 129/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto a M.T. un assegno divorzile di 103 Euro mensili da porre a carico dell’ex coniuge S.M. in relazione alla condizione di non piena autosufficienza economica della richiedente, restando non provata la circostanza dell’esistenza di una relazione stabile con altro uomo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il S. ed ha resistito con controricorso la M..
Nell’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed il vizio ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per non essere stati presi in esame tutti i criteri previsti dalla norma e sul piano fattuale la effettiva situazione patrimoniale della M., titolare di cespiti immobiliari, e priva di spese di locazione per la casa di abitazione laddove sono state documentate dal ricorrente le spese mediche per la nuova figlia e la condizione d’inabilità lavorativa della nuova compagna. Infine non è stata considerata la capacità di produrre reddito della M. rispetto al S. che, come vigile del fuoco, non può svolgere altre attività. Peraltro, in relazione alla determinazione del quantum, manca qualsiasi motivazione sull’importo indicato.
La censura non supera il vaglio di ammissibilità perchè le circostanze poste a base di essa sono meramente affermate. Non vi sono indicazioni sulla loro collocazione e produzione nel giudizio di merito. Viene solo affermato che erano state già dedotte ma del tutto genericamente in relazione all’allegazione e documentazione nel presente giudizio. In relazione all’ammontare, esso è frutto della selezione e valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo. La motivazione al riguardo, ancorchè sintetica, nè da adeguatamente atto, risultando espressamente finalizzata a destinazione assistenziale.
All’inammissibilità consegue l’applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del contro ricorrente da liquidarsi in Euro 2100 per compensi; Euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione all’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020