Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.175 del 09/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25192-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO GUARALDI;

– ricorrente –

contro

COGES SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 47, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO BOLDRINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2018 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

RILEVATO

che:

A.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis c.p.c., avverso la sentenza n. 70/2018, emessa dal Tribunale di Modena del D.Lgs. n. 196 del 200, ex art. 152, (Trattamento dei dati personali), depositata il 16 gennaio 2018, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere tra l’ A. e la Soges s.p.a., con compensazione delle spese di lite;

la resistente ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 306,91 e 92,100 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc civ. – il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla pretesa dell’ A. di ottenere, dalla controparte, tutta la documentazione che lo riguardava in possesso della finanziaria Soges – specializzata nella erogazione di mutui ai lavoratori, contro cessione del quinto dello stipendio -, sebbene le parti non avessero “sul punto, rassegnato specifiche e concordi conclusioni”;

Ritenuto che:

la cessazione della materia del contendere si verifichi per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio medesimo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le stesse e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perchè altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass., 07/05/2009, n. 10553);

la pronuncia di cessazione della materia del contendere debba, pertanto, essere adottata anche d’ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l’effettivo venir meno dell’interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass., 04/08/2017, n. 19568; Cass., 03/05/2017, n. 10728);

in particolare, il fatto che – come nel caso di specie – le parti si siano formalmente e genericamente riportate alle proprie conclusioni, senza peraltro smentire la sopravvenienza della circostanza nuova, nè la sua idoneità ad elidere la situazione di contrasto esistente, non valga di per sè ad escludere che siffatta posizione di contrasto sia venuta meno, per effetto della sopravvenienza da entrambe concordemente dedotta;

Rilevato che:

nel caso concreto, come si evince dal verbale di udienza del 16 gennaio 2018 (trascritto nel ricorso), il difensore del ricorrente ha dato espressamente atto di avere ricevuto tutta la documentazione richiesta, insistendo per la condanna della controparte alle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale, mentre il difensore della resistente si è limitato ad insistere genericamente “nelle conclusioni rassegnate e comunque per la condanna alle spese”, senza smentire l’avvenuta produzione della documentazione richiesta; alla stregua delle risultanze suesposte, è del tutto evidente che l’unico contrasto tra le parti, non attiene al merito, bensì esclusivamente al regolamento delle spese di lite, per cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve reputarsi correttamente emessa;

Considerato che:

con il secondo e terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – A.S. si duole del fatto che il giudice di merito non abbia provveduto alla liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, ma sia pervenuto alla compensazione delle spese sulla base di criteri del tutto incongrui e tali, pertanto, da integrare, oltre alla dedotta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche il denunciato vizio di motivazione;

Ritenuto che:

come dianzi detto, il naturale corollario della pronuncia di cessazione della materia del contendere sia costituito dal regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass., 07/05/2009, n. 10553; Cass., 11/02/2015, n. 2719; Cass., 18/10/2018, n. 26299);

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale è pervenuto – in modo del tutto incongruo – alla pronuncia di compensazione delle spese di lite, sui presupposti, palesemente errati, costituiti dal fatto che la causa non aveva avuto uno sviluppo istruttorio, avendo le parti aderito in via immediata alla proposta di conciliazione, e che vi era stata la “composizione della lite”;

la decisione sul punto, contrastante con il consolidato orientamento di legittimità suesposto – secondo cui quando viene e cessare la materia del contendere e permane un contrasto tra le parti limitatamente alle spese processuali, queste devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale – deve, pertanto, ritenersi del tutto erronea;

Ritenuto che:

l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso comporti la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, debba porre a carico della resistente soccombente le spese del presente grado del giudizio e di quelle di merito, nella misura di cui in dispositivo;

Ritenuto che:

debba disporsi la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., dell’espressione “proditoriamente”, contenuta nel decimo rigo della pagina 7 del controricorso, trattandosi di un vocabolo certamente sconveniente ed inopportuno in uno scritto difensivo (conf. Cass., 02/02/2010, n. 2364);

per contro, non essendo tale locuzione del tutto avulsa dall’oggetto della lite e dal contesto argomentativo della difesa della resistente, non ricorrano i presupposti per il risarcimento dei danni, ai sensi della norma succitata (Cass., 22/06/2009, n. 14552).

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna la resistente Coges s.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il giudizio di legittimità, in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, e per l’unico grado di merito, in Euro 1.800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Visto l’art. 89 c.p.c., dispone la cancellazione dell’espressione “proditoriamente”, contenuto al decimo rigo della pagina 7 del controricorso della Coges s.p.a..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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