Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.178 del 09/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35952-2018 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA FRATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ***** SEZIONE DI *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2032/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

RILEVATO

che:

G.F., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 2032/2018, emessa dalla Corte d’appello di Venezia, depositato il 17 luglio 2018, con la quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;

l’intimato non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto di denegare al medesimo sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, sia il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sebbene sussistessero i presupposti di legge per la concessione di tali misure e con motivazione apparente, tale da dare luogo a nullità della sentenza impugnata;

Ritenuto che:

la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisca un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass. 05/02/2019, n. 3340), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti;

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante, circa il motivo che lo avrebbe indotto ad abbandonare il Paese di origine – consistito in una controversia di ordine economico, originata dal conflitto tra la comunità del richiedente e quella vicina, per il possesso di alcuni terreni – deve ritenersi non attendibile, e comunque inidonea a fondare la protezione internazionale richiesta;

la Corte territoriale ha, difatti, rilevato che a tali episodi ha fatto, altresì, seguito l’intervento della polizia, sebbene il ricorrente abbia allegato – senza, peraltro, fornire alcun elemento di riscontro – che si sarebbe trattato di un intervento pro forma, e che del tutto inverosimile è, altresì, la circostanza che il richiedente abbia abbandonato in Nigeria moglie e figli, poichè i soli membri maschi del villaggio sarebbero esposti a pericolo di violenze;

Ritenuto che:

tali rilievi, operati motivatamente dal giudice di merito, escludano in radice la possibilità di concessione all’immigrato dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

Ritenuto che:

per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguardi il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, bensì quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda; di conseguenza, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), debba essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma (Cass., 31/01/2019, n. 3016);

Rilevato che:

nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato che il richiedente, nella narrazione dei fatti che lo hanno indotto ad abbandonare il luogo di origine, non ha allegato in alcun modo la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata del Paese e, nondimeno, il giudice di merito ha accertato, con riferimento a fonti internazionali citate nella motivazione del decreto, che la zona di provenienza dell’istante è immune da situazioni di violenza indiscriminata, derivanti da conflitti interni o internazionali;

Rilevato che:

del pari, per quanto attiene alla protezione umanitaria, la Corte ha accertato che nella narrazione dei fatti operata dallo straniero non sono rinvenibili, neppure sul piano della mera allegazione, situazioni di particolare vulnerabilità;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, non sia configurabile, nella specie, la dedotta nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, che sussiste solo – a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, – in presenza di un’anomalia motivazionale di tale gravità da trasmutarsi in violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost.), e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 27/11/2014, n. 25216; Cass., 11/04/2017, n. 9253; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619), ipotesi tutte certamente non ricorrenti nel caso concreto;

il ricorso debba essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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