LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10538-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, RICORSO NON DEPOSITATO AL 10/04/2019;
– ricorrente –
contro
R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 36, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO CLEMENZI TRITTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIA SALAMI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 479/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
R.F. ha depositato controricorso al ricorso notificatogli dall’Inps, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 479 del 2018, depositata il 7 agosto 2018;
il ricorso per cassazione peraltro, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato (art. 369 c.p.c.);
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Sez. Un. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981; altresì Cass. n. 26529 del 2017);
in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento.
Così deciso a Roma, all’Adunanza camerale, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020