LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 16602-2019 proposto da:
D.C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO SERGIO SCAMPOLI;
– ricorrente –
contro
DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 DI LANCIANO-VASTO-CHIETI già A.S.L. AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI CHIETI, nella qualità di Commissario Liquidatore della soppressa U.L.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MANGIA;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 10432/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. Con ordinanza n. 10432/19 del 15/04/2019, la Terza Sezione della Corte di Cassazione definiva il procedimento n. 11916/2017, con il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione e, decidendo nel merito, dichiara la legittimazione passiva della ASL di Lanciano-Vasto.”
2. Avverso tale pronuncia D.C.E. propone ricorso per cassazione per errore materiale.
CONSIDERATO
che:
3. la ricorrente lamenta che la Corte, accogliendo il ricorso presentato dalla signora D.C. nel decidere nel merito, ha omesso di provvedere alle spese del grado di appello e quello di cassazione. Trattandosi di evidente errore materiale, in assenza di qualsiasi motivazione che possa far pensare e/o apparire una totale compensazione delle spese. Pertanto chiede che venga disposta la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 10432/19 con la quale è stato definito il procedimento n. 11916/2017 tra la ricorrente e il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale 02 di Lanciano-Vasto-Chieti, liquidando le spese dei due gradi di giudizio.
4. Poichè trattasi effettivamente di errore materiale la Corte, in accoglimento dell’istanza di correzione, corregge l’errore materiale e per l’effetto dispone integrarsi la motivazione con la frase da inserire al termine del paragrafo 5 “provvedendo sulle spese come in dispositivo” e nel dispositivo, dopo le parole ‘Lanciano Vastò inserendo quello “condanna la ASL di Lanciano Vasto al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.000 oltre 215 per esborsi, per il secondo grado, e per il giudizio di legittimità Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
PQM
la Corte corregge l’errore materiale e per l’effetto dispone integrarsi la motivazione con la frase da inserire al termine del paragrafo 5 “provvedendo sulle spese come in dispositivo” e nel dispositivo, dopo le parole Lanciano sVasto,in erendo “condanna la ASL di Lanciano Vasto al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000 oltre 215 per esborsi; per il secondo grado, w pwe il giudizio di legittimità, Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.
Depositato in cancelleria il 9 gennaio 2020