Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.211 del 09/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22933/2018 proposto da:

Fondazione Sainte Croix Onlus, in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. P. da Palestrina, 19, presso lo studio dell’avvocato Tomassetti Domenico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Presperetti Marco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune Bonate Sopra;

– intimato –

avverso la sentenza n. 812/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2019 dal cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Tomassetti Domenico, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, per il ricorrente.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11.5.2018, la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato la domanda con la quale la Fondazione Sainte Croix ONLUS aveva chiesto la condanna del Comune di Bonate Sopra al pagamento dell’indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo, o conformativo sostanzialmente espropriativo c.d. svuotante, riferito ad un fondo acquistato nel febbraio 2008, ed ha condannato la Fondazione al pagamento delle spese.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso la soccombente con un unico motivo. Il Comune non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso,si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alle norme di cui al D.M. n. 55 del 2014. La Corte territoriale, lamenta la ricorrente, la ha condannata al pagamento della somma di complessivi Euro 42.596,00, oltre accessori, che è irragionevole e sproporzionata rispetto al valore medio della controversia, trattandosi di causa di valore indeterminabile. In particolare, le somme liquidate pari ad Euro 12.532,00 per la fase di studio, ad Euro 8.269,00, per la fase introduttiva e ad Euro 21.795,00, per la fase decisionale, vanno oltre i limiti, considerata la complessità media della causa, di Euro 2.398,00, Euro 1.585,00 ed Euro 4.083,00 previsti dal D.M. n. 55 del 2014. L’abnormità della liquidazione, prosegue la ricorrente, si coglie in riferimento al fatto che quale indennità di espropriazione per l’intero fondo è stata determinata la somma di Euro 102.433,00.

2. Il motivo è infondato. La ricorrente, non considera, infatti, che: a) la domanda di indennizzo era volta a conseguire l’importo pari, alla somma di Euro 9.424.000,00 (cfr. pag. 5 della sentenza); b) l’art. 6, comma 1, quarto periodo Tariffa Forense, approvata con D.M. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all’accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell’ipotesi, qui ricorrente, di suo rigetto, il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (c.d. principio del disputatum, cfr. Cass. n. 15857 del 2019).

3. A tale stregua, in base ai coefficienti di moltiplicazione, previsti dall’art. 6 della tariffa, riferito allo scaglione superiore ad Euro 8.001.000,00 (fino ad Euro 16.000.000) la liquidazione effettuata risulta nell’ambito dei valori tra il minimo ed il medio.

4. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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