Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.215 del 09/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25095/2014 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 18, presso lo studio dell’avvocato Grez, rappresentato e difeso dall’avvocato D’Addario Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 18, presso lo studio dell’avvocato Grez e Associati Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato Biondi Ferdinando, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1556/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2019 da Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato Francesco D’Addario per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento;

udito l’Avvocato Ferdinando Biondi per il contro ricorrente, che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1556/2014, depositata in data 5/9/2014, – in controversia concernente l’opposizione avverso la stima dell’indennità di espropriazione, promossa dalla Provincia di Prato nei confronti di F.B. (che aveva proposto riconvenzionale) e della Regione Toscana (rimasta contumace), in relazione ad un’area di mq 135, di proprietà dell’opposto, ricompresa nel perimetro del progetto per l’adeguamento della strada regionale 325 “Val di Setta e Val Bisenzio”, approvato con Delib. Provincia di Prato del 2008 e declaratoria di p.u. delle relative opere, espropriata con decreto del 2009, avendo la Provincia opponente essenzialmente evidenziato che l’area espropriata era di fatto inedificabile, essendo confinante con la *****, e che i parametri utilizzati dal collegio peritale (che aveva stimato l’indennizzo complessivo dovuto in Euro 41.875,00) non erano congrui, ha determinato l’indennità di espropriazione spettante a F.B. in complessivi Euro 6.500,00, ordinando alla Provincia di Prato di depositare l’importo presso la Cassa Depositi e Prestiti oltre interessi dalla data del decreto di esproprio al versamento.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che il terreno espropriato era parte di un più ampio resede esclusivo di un edificio ed una porzione “di un gradone posto ad una quota intermedia tra il resede prospiciente l’abitazione e la strada, già assoggettato a fascia di rispetto stradale, di fatto privo di possibilità di sfruttamento edilizio, commerciale o industriale, utilizzabile ad orto o a piantumazione di alberi/siepi”, per creare una barriera protettiva all’inquinamento stradale, cui poteva essere attribuito, in assenza di elementi concreti di confronto (non essendo stati rinvenuti atti di compravendita recenti di porzioni di terreno simili a quello in oggetto), un valore al metro quadro corrispondente al 2% delle superfici coperte, se di estensione superiore (come da manuale della banca dati dell’OMI); la Corte di merito ha ritenuto che non poteva essere riconosciuto un importo ulteriore per la diminuzione di valore del bene non espropriato, costituito da edificio residenziale con terreno, non potendosi, sul punto condividere le conclusioni del consulente tecnico, che aveva stimato il deprezzamento nel 4,5% del complessivo valore di mercato del bene, in quanto nella specie la porzione espropriata non costituiva parte integrante di un bene unitario e, trattandosi di espropriazione parziale del gradone utilizzabile ad orto, non poteva neppure essere riconosciuta la diminuzione di valore della zona residua con quella stessa destinazione, essendovi una mera possibilità di sfruttamento ed essendo risultato il gradone incolto con soli quattro alberi, due dei quali sul confine on la residua proprietà del F.; nè risultava dimostrato il danno dall’impossibilità di piantare alberi a fini di creare una barriera anti-inquinamento, essendo il terreno espropriato quello già prossimo alla strada regionale, che aveva formato oggetto di un mero adeguamento, non emergendo poi che tale possibilità fosse stata sfruttata dal proprietario nè sul terreno espropriato nè sulla porzione limitrofa, la cui potenzialità per tale uso rimaneva peraltro intatta; non sussisteva infine un danno da diminuita panoramicità, essendo la stessa semmai riconducibile all’impatto dell’opera pubblica, la strada pubblica, e tale pregiudizio dato dalla vicinanza alla strada stessa già preesisteva.

Avverso la suddetta pronuncia, F.B. propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, nei confronti della Provincia di Prato (che resiste con controricorso) e della Regione Toscana (che non svolge attività difensiva). Entrambe le parti hanno depositato memorie ma la causa è stata rinviata, con ordinanza interlocutoria n. 17006/2009, per impedimento del relatore. Successivamente il solo ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo, il secondo, il terzo, il settimo e l’ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 2359 del 1865, art. 40, art. 33 T.U.E., art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, in relazione, rispettivamente, alla mancata applicazione del criterio differenziale dettato, in caso di espropriazione parziale dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 e dall’art. 33 T.U.E., trattandosi, per l’area residuata all’esproprio, di area cortilizia, insuscettibile di uso e fruizione autonoma, a servizio dell’edificio abitato dal ricorrente, con conseguente lesione del principio secondo cui spetta all’espropriato un serio ristoro per l’intera diminuzione patrimoniale subita, nonchè, quanto all’ottavo motivo, alla non corretta valutazione dell’indennità di espropriazione comunque riconosciuta dovuta (ed in particolare al coefficiente del 2% applicato); 2) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., artt. 61 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito in unico grado sostituito al parere del consulente tecnico nominato una propria opinione, non sorretta da un’indagine compiuta con una particolare competenza tecnica; 3) con il quinto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, di fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’attento vaglio del materiale probatorio acquisito, essendosi discostata dal parere del CTU senza esplicitare adeguatamente le fonti e le ragioni del proprio dissenso; 4) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 32 T.U.E., per non avere la Corte d’appello, implicitamente, riconosciuto la spettanza delle spese che egli avrebbe dovuto sostenere per la riclassificazione anche catastale del bene residuo all’esproprio rimasto di sua proprietà.

2. Le censure di cui ai motivi primo, secondo, terzo, settimo sono inammissibili, in quanto, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017).

La Corte d’appello non ha riconosciuto il danno da deprezzamento del fondo residuo rimasto di proprietà rilevando che il terreno espropriato era costituito da una porzione a gradoni, più prossima alla strada preesistente, oggetto di opere di adeguamento, e più distante dall’edificio adibito ad abitazione, posto in alto, porzione di terreno già assoggettata a fascia di rispetto stradale, insuscettibile quindi di sfruttamento edilizio, commerciale o industriale (ma al più solo utilizzabile come orto), oltre al fatto che essa non costituiva parte integrante di un bene unitario; la Corte territoriale ha poi escluso che ricorresse un pregiudizio per la mancata possibilità di piantumazione al fine di creare una barriera antiinquinamento, essendo possibile comunque l’utilizzo della porzione limitrofa e rilevando che in ogni caso la barriera alberata non era stata mai realizzata in concreto dal proprietario, ovvero per la vicinanza della strada, trattandosi di pregiudizio preesistente che sarebbe stato risentito comunque dal F.. La Corte d’appello, lungi dall’avere affermato che sussisteva il presupposto per l’applicazione dell’indennizzo c.d. residuale ex art. 33 T.U.E., consistente nella non suscettibilità di uso e sfruttamento autonomo della porzione di terreno espropriata rispetto all’area residua, ha rilevato che l’area espropriata era già assoggettata a fascia di rispetto stradale ed era destinata a verde privato e quindi era insuscettibile di sfruttamento edilizio, commerciale o industriale.

In effetti, secondo quanto statuito da questa Corte (Cass. 17112/2004), l’espropriazione parziale si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un’unitaria destinazione economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa, cosicchè si è ritenuto che ” l’espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato,… non è riconducibile nell’ambito dell’espropriazione parziale e delle regole ad essa attinenti, se l’unico proprietario dell’insieme non riceva un impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore del terreno medesimo in sè considerato” (nella fattispecie, è stata esclusa l’applicabilità dei criteri indennitari previsti per l’espropriazione parziale, avendo il giudice di merito escluso la sussistenza di un pregiudizio economico, per il proprietario, ulteriore rispetto a quello compensabile con l’indennizzo espropriativo inerente all’area espropriata, con ciò implicitamente riconoscendo il carattere “neutro” dell’espropriazione sulla residua proprietà) (conf. Cass. 9541/2012). Il principio è stato ribadito (Cass. 20241/2016): “nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato, l’indennizzo riconosciuto al proprietario dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua”.

La sentenza risulta conforme ai suddetti principi di diritto e le doglianze si risolvono in un’inammissibile richiesta di rivalutazione della ritenuta diminuzione di valore del bene residuo.

3. L’ottavo motivo, concernente violazione di legge riferita alla determinazione dell’indennità di espropriazione, è invece fondato. Il ragionamento della Corte di merito, che ha condiviso le conclusioni della CTU, risulta non corretto, sotto il profilo giuridico: la Corte di merito, considerato che la superficie di proprietà non assoggettata ad esproprio ha dimensioni superiori a quella dell’unita immobiliare espropriata, ha ritenuto di dovere applicare la percentuale del 2% della superficie (2% di 135 mq: 2,7, arrotondati per eccesso a 3), secondo le previsioni dell’allegato C del D.P.R. n. 138 del 1998 – Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonchè delle commissioni censuarie in esecuzione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 154 e 155, -, vale a dire la percentuale prevista dal D.P.R. cit. per le superfici eccedenti la superficie dell’unità immobiliare, così pervenendo ad assimilare, come deduce la stessa controricorrente (pag.47 del controricorso), i mq. 135 di terreno assoggettati ad esproprio a mq 3 di un fabbricato, e riconoscendo quindi soli Euro 6.500,00 (Euro 2.155,00 – valore stimato per “gli alloggi” in zona al momento dell’esproprio in base a fonte OMI, Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Terrotorio – X 3 mq).

Orbene, trattasi di un criterio del tutto astratto, sganciato da concreti parametri di valutazione del valore di mercato del bene espropriato e senza una concreta e specifica valutazione delle concrete caratteristiche e potenzialità dell’area. Invero, con riferimento al D.P.R. n. 138 del 1998, applicato nella specie, deve rilevarsi che tale decreto è volto a disciplinare la determinazione del valore degl’immobili esclusivamente in funzione del prelievo fiscale ed è quindi ispirato a criteri non necessariamente coincidenti con quelli che presiedono alla liquidazione dell’indennità di espropriazione.

Nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità, lo scopo della stima consiste nell’individuazione del più attendibile valore di mercato dell’immobile espropriato, che, ai sensi del D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 36 e ss. costituisce il parametro essenziale per la liquidazione dell’indennità, dovendo quest’ultima rappresentare un effettivo ristoro del sacrificio concretamente imposto al proprietario; a tal fine, si è rilevato che “nessuno dei metodi di valutazione elaborati dalla scienza estimativa può essere considerato astrattamente prevalente o prioritario rispetto agli altri, dovendo il giudice, e per esso il c.t.u., scegliere il metodo di volta in volta più appropriato alle caratteristiche del bene da stimare ed al contesto in cui è chiamato ad operare, in conformità dei criteri suggeriti dalla letteratura scientifica, e potendo anche procedere al riscontro dei risultati ottenuti attraverso l’applicazione di criteri diversi, con il solo limite costituito dall’obbligo di motivare convenientemente le proprie conclusioni, sulla base degli elementi acquisiti e delle regole tecniche che disciplinano lo svolgimento di tale attività” (cfr. Cass., Sez. I, 31/03/2016, n. 6243; 22/03/2013, n. 7288; 31/05/2007, n. 12771).

4. Il quarto motivo è infondato.

La Corte d’appello ha espresso, con esaustiva motivazione, le ragioni del dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

5. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto non viene rappresentato in effetti un omesso esame di fatto decisivo, quanto contestata la valutazione operata dalla Corte d’appello del materiale istruttorio e delle risultanze della CTU. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017). Peraltro, costituisce principio consolidato di questo giudice di legittimità quello secondo il quale “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. 17693/2013; Cass. 22799/2017).

6. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a tale domanda riconvenzionale ed il ricorrente deduce di avere proposto a domanda con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, n. 1. In ogni caso, come anche rilevato dal P.G., il riferimento alla norma violata (art. 32 T.U.E.) non è pertinente, essendo in tale disposizione dettati i criteri generali in ordine alla determinazione dell’entità dell’indennità di espropriazione sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, con necessità di valutazione dell’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, oltre le ostruzioni, le piantagioni e le migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del solo ottavo motivo, respinti tutti gli altri, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’ottavo motivo del ricorso, respinti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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