LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19387-2020 R.G. proposto da:
F.G., avvocato, in giudizio di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Pineta Sacchetti, n. 201, presso il proprio studio legale;
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 13808/20 della CORTE di CASSAZIONE, depositata il 26/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
All’esito del giudizio di ottemperanza proposto alla CTP di Roma dal ricorrente, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, nei confronti della Regione Lazio, per il pagamento delle spese processuali liquidategli dalla predetta Commissione con sentenza n. 18063 del 2016, quale difensore antistatario nominato da S.N. nel giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento, la Commissione territoriale con sentenza n. 879/21/2019 depositata il 22/01/2019, accoglieva il ricorso per ottemperanza, nominava un commissario ad acta per la relativa esecuzione, ma ometteva di pronunciare sulle spese.
Avverso tale statuizione l’avv. F. proponeva ricorso dinanzi questa Corte che con ordinanza n. 13808/20, depositata in data 06/07/2020, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava, erroneamente, alla CTR del Lazio, anzichè alla CTP di Roma che aveva emesso la sentenza impugnata per cassazione.
Deve premettersi che “Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (Cass. n. 572 del 2019).
Ciò posto, rileva il Collegio che nel caso di specie questa Corte pur avendo esattamente individuato la sentenza impugnata in quella avente n. 879/21/2019, inequivocabilmente emessa dalla CTP di Roma, ha poi erroneamente indicato la CTR del Lazio quale giudice che aveva pronunciato quella sentenza e quale giudice del rinvio, anzichè la CTP di Roma.
Tali indicazioni, contenute nell’ordinanza in questione, (nel frontespizio, nella motivazione e nel dispositivo) sono all’evidenza frutto di errori materiali che possono essere emendati con la procedura attivata dal ricorrente, il cui ricorso va quindi accolto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 13808/20, depositata in data 06/07/2020, sia corretto nel senso che ove è scritto “Commissione tributaria del Lazio” e “CTR” si intenda scritto “Commissione provinciale di Roma” e “CTP”.
Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020