LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
***** s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Andrea Sciarrillo, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Federico Cesi n. 72, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** s.r.l., in persona del curatore pro tempore;
NUOVA M.I.T. s.r.l.;
C.M.;
G.R.;
CR.SA.;
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
– intimati –
per la cassazione della sentenza App. Roma 3 maggio 2018, in R.G. n. 51621/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. ***** s.r.l. impugna la sentenza App. Roma 3 maggio 2018, in R.G. n. 51621/2017, che ne ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento emanata da Trib. Roma 337/2017;
2. la corte ha rilevato che la reclamante non aveva documentato la notificazione del reclamo, solo depositando alla successiva udienza del 25 gennaio 2018 – rinviata per tale verifica – una notifica del reclamo in data 30 novembre 2017 e non per quella anteriore del 23 novembre 2017, la prima fissata per la trattazione dell’impugnazione;
3. con il ricorso si deduce la violazione dell’art. 18 L. Fall., artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 246 c.p.c., oltre che artt. 153-154 e 331 c.p.c., avendo la corte erroneamente qualificato “inesistente” la notifica (mentre invece la parte era solo in difetto di provarne l’avvenuta effettuazione in modo cartaceo, rispetto all’adempimento informatico) e omesso di salvaguardare l’atto, con riguardo alla seconda notifica (che aveva raggiunto lo scopo, ponendo le parti in condizioni di espletare le difese).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il ricorso è inammissibile, in ognuno dei suoi profili; nel motivo si dà conto di aver fornito una “giustificazione”, circa la mancata prova della notifica del reclamo alla controparte, così censurando di errore la sentenza, non solo per aver scambiato tale difetto di prova per “inesistenza”, ma anche per non aver considerato che, con la seconda notifica, vi era stato raggiungimento dello scopo, alla stregua dell’instaurato contraddittorio;
2. in realtà, nella impugnazione è assente un duplice elemento essenziale, nè riferito nè tanto meno provato, e cioè che, in primo luogo, una causa di giustificazione sia stata effettivamente enunciata e provata da parte del reclamante e, in secondo luogo, che effettivamente il collegio romano abbia preso atto di una causa di giustificazione esplicativa dell’omesso adempimento, condividendone la fondatezza e solo a tale stregua fissando nuova udienza, per così integrare il contraddittorio; dalla pur stringata parte motiva della sentenza, si evince invece – e non v’è censura adeguata sul punto che la corte ha sì rifissato l’udienza, ma con un termine dato “per documentare l’avvenuta notificazione del reclamo”, adempimento per nulla coincidente con una nuova notifica, nè autorizzata nè normativamente prevista;
3. e parimenti, il ricorso pecca di autosufficienza ove invoca un raggiungimento dello scopo che contraddice la ragione del differimento dell’udienza, quale palesata in sentenza e non contraddetta; invero, va ripetuto che “qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass.32804/2019);
4. sul punto dell’impedimento a rispettare il termine dato ai sensi dell’art. 18 L. Fall. per notificare reclamo e decreto di fissazione dell’udienza, già questa Corte ha enunciato il principio ancor più generale per cui “l’interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, contrapposto a quello dell’impugnante, comporta che… ancorchè il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte d’appello non sia perentorio, non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, nè possono essere accordati nuovi termini per l’espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d’appello, nè di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata” (Cass. 30968/2019);
5. si tratta di criterio regolatore dell’equilibrio, all’interno del “giusto processo”, fra la sua “ragionevole durata” e il “rispetto del diritto di difesa”, tant’è che, espresso da ultimo “anche nella materia della protezione internazionale” e per il processo d’impugnazione, aveva già rinvenuto molteplici affermazioni proprio nel campo concorsuale, come in Cass. 11541/2017 (ripresa da Cass. 30538/2018) per la quale “in tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l’istanza con cui il reclamante, che non abbia notificato il rico o ed il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel termine ordinatorio ex art. 18, comma 4, l.fall. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007), chieda, successivamente allo spirare di quest’ultimo, un nuovo termine per provvedervi, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di dar corso all’incombente processuale, dovendo operarsi un bilanciamento tra la legittima aspettativa della controparte al consolidamento del provvedimento giudiziario già emesso ed il diritto del reclamante, comunque collegato al principio del giusto processo, ad un giudizio e ad una pronuncia”;
6. l’indispensabilità di una giustificazione, che non può ovviamente risolversi nella mera allegazione della condotta negativa, essa di per sè – in ossequio al principio di autoresponsabilità – non assolvendo ad un onere di motivazione della ripetizione dell’adempimento, che va comunque concessa giudizialmente, è stata così ribadita quale elemento decisivo della assegnazione di un nuovo termine per la notifica (Cass. 19245/2019); viene pertanto ribadito che si deve “tenere conto della legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente definito e ragionevolmente breve, del provvedimento giudiziario già emesso (Cass. 15146/2015);
7. nè vale infine osservare, in critica della locuzione di “inesistenza della notificazione” impiegata in sentenza, la differenza rispetto alla “prova” della relativa esecuzione, poichè la fattispecie, per come oggetto di sussunzione nel menzionato principio, si correla proprio alla oggettiva non documentazione dell’adempimento, in questo senso non avendo il giudice di merito potuto apprezzare quale sussistente la circostanza dell’avvenuta notificazione, ciò equivalendo alla sua assenza poichè meramente affermata e, appunto, non documentata;
il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne consegue la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020