LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22773/2016 R.G. proposto da:
N.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania Girotto e Luigi Manzi per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del secondo alla via F.
Confalonieri n. 5;
– ricorrente –
contro
R.G., R.A., R.S. e G.P., quest’ultima in proprio e per la figlia minore Ri.Sa., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Romeo e Domenico Apice per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del secondo alla via E. Gianturco n. 1;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, n. 2014, depositata il 12 giugno 2015 e l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia depositata il 1 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2019.
Letta la memoria depositata dal ricorrente.
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– La controversia riguarda il mutuo per complessivi Euro 200.000,00 erogato da N.A. ad R.E. negli anni 2006 e 2007, oggetto di quattro ricognizioni di debito: con tali documenti, il mutuante ha ottenuto dal Tribunale di Venezia decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi del mutuatario, i figli G., A., S., Sa. e la moglie G.P..
– In accoglimento dell’opposizione degli ingiunti, il Tribunale di Venezia ha revocato il decreto monitorio, dichiarando nullo il rapporto negoziale tra N.A. ed R.E., ad effetto della natura usuraria dei pattuiti interessi e della violazione del divieto di patto commissorio.
– L’appello del N. è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Venezia con ordinanza ex artt. 348-bis, 348-ter c.p.c., sicchè l’appellante ha impugnato per cassazione l’ordinanza medesima e la sentenza di primo grado, in base a cinque motivi.
– Gli eredi R. hanno resistito con controricorso, altresì proponendo ricorso incidentale condizionato.
– Segnatamente il quinto motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 2033 c.c., per non aver il giudice di primo grado condannato gli eredi R. quantomeno alla restituzione dell’indebito oggettivo conseguente alla dichiarata nullità del mutuo; doglianza alla quale replicano i controricorrenti osservando che la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., è stata avanzata tardivamente, solo in grado d’appello.
– Si delinea in tal modo la questione se il giudice investito della domanda di restituzione ex mutuo possa e debba ordinare la medesima restituzione a titolo di indebito oggettivo, pur in assenza di una tempestiva domanda di ripetizione, nell’ipotesi in cui abbia dichiarato nullo il mutuo.
– Il rilievo nomofilattico della questione suggerisce l’opportunità di rimetterne la trattazione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2020