LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28405/2019 proposto da:
A.I.M.A., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv.to Giorgio Lazar, con studio in Milano, via Bolzano 31, giusta procura speciale allegata al ricorso, e domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del giudice di pace di Cremona n. 1942/2019 depositato il 19.9.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.
RILEVATO
che:
1. A.I.M.A., proveniente dall'*****, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del giudice di pace di Cremona che aveva convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso nei suoi confronti dal Questore a seguito, fra le altre cose, del rigetto della concessione del permesso di soggiorno.
2. La parte intimata non si è difesa.
3. Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con unico motivo, il ricorrente deduce “la violazione di legge e di un principio costituzionale”.
1.1. Assume che il provvedimento di convalida era stato emesso in violazione dell’art. 24 Cost., in quanto l’allontanamento dal territorio nazionale pregiudicava il suo diritto di difesa in relazione a tre procedimenti penali pendenti nei suoi confronti, rispettivamente presso il Tribunale di Pavia, il Tribunale di Bologna e la Procura della Repubblica di Bergamo.
1.2. Ha aggiunto che, inoltre, il decreto non teneva conto che egli era in procinto di “convolare a nozze” con una cittadina marocchina residente in Italia e che ciò gli avrebbe comunque conferito il titolo per richiedere un permesso di soggiorno per “coesione familiare”.
2. In via preliminare, deve essere esaminata la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio.
2.1. Si osserva, infatti, che non è stata prodotta la prova della notifica di esso alla controparte che è rimasta soltanto intimata.
2.2. A ciò consegue che, ex artt. 325 e 327 c.p.c., non risultano validamente interrotti i termini previsti per la proposizione del giudizio di cassazione (cfr. ex multis Cass. 13639/2010; Cass. 16496/2018) e che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato, in ragione di ciò, risulta definitivo.
3. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità, dovendosi altresì precisare che trattasi di materia esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020