LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32072/2019 proposto da:
F.A., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv.to Pietro Sgarbi, del Foro di Ancona, (pietro.sgarbi.pec.ordineavvocatiancona.it) giusta procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Andrea Sciarrillo, in Roma, via Federico Cesi n. 72;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 174/2019 del Giudice di Pace di Ancona depositata il 17.10.2019 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.
RILEVATO
che:
1. F.A. proveniente dal *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Ancona che aveva respinto l’opposizione al decreto prefettizio di espulsione emesso il 18.6.2019.
1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il giudice di pace ha respinto l’opposizione sottolineando che il provvedimento prefettizio era fondato sulla pericolosità sociale del ricorrente che aveva numerosi procedimenti penali a suo carico e che era titolare di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato ed ha affermato che tali ragioni, unite alla circostanza che il provvedimento era stato tradotto in una lingua veicolare (francese) lo rendeva pienamente legittimo.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19, art. 24 Cost., artt. 3 ed 8 CEDU nonchè ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4:
a. la nullità dell’ordinanza per vizio logico della motivazione. Assume che il provvedimento espulsivo conteneva argomentazioni insufficienti ed apodittiche che non fornivano alcuna plausibile spiegazione della mancata traduzione nella lingua da lui parlata e compresa (provenendo egli dal Senegal e privo di scolarizzazione), nè una valida giustificazione dell’omissione: al riguardo assume che non era stata resa alcuna motivazione in ordine alla impossibilità di reperire un’interprete, nè alcun cenno veniva riferito alla dimostrazione che egli conosceva la lingua veicolare francese (primo motivo);
b. l’omessa motivazione in ordine alla ammissibilità del decreto in pendenza dei termini per l’impugnazione dinanzi al TAR Marche, avverso l’archiviazione del rinnovo del permesso di soggiorno da parte del Questore era fondata apoditticamente sull’assenza di interlocuzione e sulla apodittica affermazione che egli non avesse interesse al rinnovo del permesso di soggiorno (secondo motivo);
c. l’assenza di motivazione in ordine alle ragioni che non avrebbero consentito il rinnovo del permesso di soggiorno nonchè l’arbitraria affermazione concernente la sua pericolosità, visto che fino alla data di notifica del provvedimento di archiviazione della domanda di rinnovo da parte della Questura di lesi egli era titolare di un regolare permesso del questore e risiedeva legittimamente nella città marchigiana.
2. Il primo motivo è fondato ed assorbe gli altri due.
2.1. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato secondo il quale la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa sia motivata con l’impossibilità di reperire un interprete di lingua madre, dovendo, a monte, l’Amministrazione addurre e il giudice ritenere verosimili le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dell’espellendo ovvero dell’inidoneità nel concreto di tal testo (cfr. Cass. 18268/2016; Cass. 22607/2015).
2.3. Nel caso in esame, il giudice di pace ha meramente enunciato che il decreto era stato tradotto in una lingua veicolari (francese), senza alcuna ulteriore argomentazione volta a giustificare la mancata traduzione del provvedimento notificato nella lingua propria del ricorrente.
3. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere cassata e; non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito de ve dichiararsi la nullità del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ancona nei confronti del ricorrente in data 18.6.2019 (Cass. n. 3676/2012).
3. Ogni altra censura resta assorbita.
4. Le spese del giudizio di merito e di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata, annullando il provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Interno e la Prefettura UTG della Provincia di Ancona, in solido, al pagamento delle spese del procedimento di merito da liquidarsi in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed quelle del presente giudizio da liquidarsi in Euro 2.200,00, di cui Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020