Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24018 del 30/10/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28070/2019 proposto da:

E.S., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv.to Bruno Fedeli, (bruno.fedeli.varese.pecavvocati.it) con studio in Oggiona con Santo Stefano (VA) via Alessandro Volta 25, giusta procura speciale allegata al ricorso, e domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv.to Sabrina Belmonte con studio in Roma, via Pirandello 67, (sabrinabelmonte.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3321/2019 della Corte d’Appello di Milano depositata il 25.7.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

RILEVATO

che:

1. E.S., cittadino *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata rigettata l’impugnazione proposta avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione Territoriale, dinanzi alla quale aveva richiesto la protezione internazionale declinata, in via gradata, nel riconoscimento dello stato di rifugiato, della “protezione sussidiaria” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, nella formulazione ratione temporis vigente.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese in quanto, essendo omossessuale, aveva partecipato ad una festa in un appartamento di proprietà di un uomo che lo aveva poi ricattato, minacciandolo di denuncia nel caso in cui non gli avesse pagato una ingente somma ogni mese: la denuncia avrebbe avuto (falsamente) per oggetto molestie sessuali subite.

1.2. Ha aggiunto che, non avendo le risorse per sottostare al ricatto, era scappato facendo transito in Libia dove aveva lavorato in un “bordello” salvo poi, a seguito di irruzione della polizia, essersi imbarcato per l’Italia.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. e), artt. 3, 5, 7 ed 8, relativo alla concessione dello status di rifugiato: assume che la Corte aveva erroneamente valutato le dichiarazioni da lui rese in merito alla propria vicenda personale ed ai rischi che, in relazione ad essa, correva nel proprio paese, tali da potersi considerare atti persecutori che configuravano il presupposto dello “stato di rifugiato”.

Con il secondo motivo, deduce altresì l’erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda nonchè la violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) artt. 3, 14, relativo alla concessione della protezione sussidiaria anche in relazione all’art. 4, par. 3, lett. d) Direttiva 2004/83/CE e dell’art. 13, par. 3, lett. a) della direttiva 2005/85/CE.

Con il terzo motivo, infine, deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e dell’art. 5, comma 6 TUI.

Il primo ed il secondo motivo devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica.

Le censure proposte, infatti, criticano entrambe la valutazione formulata dalla Corte territoriale in punto di credibilità del ricorrente che è stata esclusa in ragione delle numerose versioni, tutte diverse fra loro, da lui rese nelle varie sedi in cui era stato ascoltato: i giudici d’appello hanno esaminato tutte le sue dichiarazioni premettendo che dinanzi al Tribunale, nel corso dell’udienza del 29.11.2017, “aveva negato nel modo più assoluto di essere omosessuale, confermando di non aver ricevuto alcun mandato di cattura nè comunicazione circa la pendenza di un processo penale a proprio carico” (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Entrambi i motivi sono inammissibili.

In primo luogo, infatti, la critica contenuta nella prima censura ha per oggetto le circostanziate valutazioni dei giudici di merito in punto di credibilità del ricorrente, valutazioni che – ove siano sostenute da una motivazione congrua e logica ed aderente alla griglia valutativa prescritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 – sono insindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass. Cass. 3340/2019; Cass. 20580/2019; Cass. 21112/2019): in relazione a ciò la motivata esclusione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello “stato di rifugiato” rappresenta una statuizione incensurabile in questa sede.

In secondo luogo, la medesima argomentazione deve essere spesa in relazione alla successiva censura con la quale, denunciando la violazione di legge, il ricorrente critica il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, della quale la Corte territoriale ha escluso che ricorressero i presupposti, sia in relazione alla condizione soggettiva dedotta, ritenuta priva di riscontro, sia in relazione alla situazione del paese di origine (e cioè il River State, regione lontana dal Nord della Nigeria, dove sono riscontrabili condizioni sociopolitiche più critiche) nel quale, sulla base di fonti informative aggiornate (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), non si evidenziavano situazioni di criticità tali da configurare i presupposti della misura richiesta.

Ma anche il terzo motivo è inammissibile.

Premesso che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, sì prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti ed in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass. 9304/2019); e premesso, altresì, che il necessario giudizio di comparazione (cfr. Cass. 4455/2019; Cass. SU 29459/2019) è finalizzato a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, il Collegio osserva che tale valutazione, ove sia sostenuta da un esaustivo raffronto – fondato su tutte le evidenze raccolte nel giudizio – costituisce una attività che non consente l’intervento censorio in sede di legittimità: nel caso in esame la Corte territoriale ha valutato entrambi gli aspetti del paradigma comparativo, e cioè l’attività svolta in Italia, ritenuta insufficiente a dimostrare l’integrazione del richiedente (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) nonchè le condizioni del paese di origine, già scrutinate in relazione alle altre forme di protezione richiesta.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.

Non ricorrono i presupposti, attesa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per il versamento raddoppiato del contributo unificato.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472