LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18210-2018 proposto da:
ALMA SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE PICOZZI giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. ***** della ***** SAS;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 11/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento “***** S.a.s.”, proposta da “ALMA S.p.a. – Agenzia per il lavoro” in relazione al credito derivante da prestazioni di lavoro somministrato, insinuato per Euro 38.299,70 in prededuzione ed Euro 109.810,26 in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 5-ter, ed ammesso parzialmente dal giudice delegato, “limitatamente all’importo risultante dalla contabilità della fallita e dal bilancio fallimentare”, che avrebbero “attribuito a quella porzione del credito il requisito della data certa”.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
2. Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza “per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 99L.Fall., comma 11” in ragione della “irriducibile contraddittorietà” della motivazione del decreto impugnato, poichè, a fronte della parziale ammissione al passivo in via privilegiata del credito di Euro 88.172,60 – senza specificazione di quali fossero le corrispondenti fatture (sulle dieci fatture complessivamente emesse nel periodo marzo-ottobre 2016) o in virtù di quali titoli contrattuali e per quali posizioni lavorative (a fronte di sei contratti di somministrazione) – il requisito della data certa anteriore è stato riconosciuto solo a una porzione del credito, correlata però ai medesimi titoli contrattuali della restante porzione esclusa.
3. Il secondo mezzo censura “omesso esame di fatto decisivo” e “motivazione apparente”, avuto riguardo agli elementi risultanti dalla documentazione complessivamente prodotta, analiticamente descritta a pag. 8 del ricorso – “(dieci fatture, sei contratti di somministrazione a tempo indeterminato staff leasing, cedolini paga da marzo ad ottobre 2016 per ciascuno dei sei lavoratori, distinte dei bonifici di pagamento delle retribuzioni e verbali di conciliazione; contratto con i lavoratori inclusivi dell’assegnazione a missione a tempo indeterminato), tutti interconnessi e correlati tra loro e per tale via attestanti l’esistenza del credito e la natura privilegiata dello stesso, in data precedente rispetto alla dichiarazione di fallimento del 17.11.2016” – e in particolare il fatto che “i cedolini paga fossero muniti di data certa, in quanto soggetti alla vidimazione INAIL (apposta in alto a destra), indicativa di data ed ora esatta dell’emissione di ciascuno di essi”, da valutare in uno alla “parziale ammissione al passivo del medesimo credito in virtù di una parte delle fatture emesse… sulla scorta degli stessi titoli contrattuali di cui si nega la data certa anteriore”.
4. Il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 2729,2704 c.c. e 115 c.p.c., per non avere il tribunale tenuto conto “dell’autonoma portata probatoria di alcuni documenti e contestualmente della correlazione reciproca tra tutte le prove precostituite (…) tali da integrare gli estremi della prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. e/ o di altro fatto idoneo a provare la data certa anteriore alla procedura concorsuale ex art. 2704 c.c. da parte di tutti i titoli contrattuali depositati a sostegno della pretesa creditoria azionata”, con violazione anche dell’art. 115 c.p.c. “a dispetto del riconoscimento parziale del medesimo credito”.
5. I primi tre motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, meritano accoglimento.
6. In primo luogo la motivazione del decreto impugnato presenta alcuni profili di contraddittorietà (cfr. Cass. Sez. U, 8053/2014), poichè il tribunale, a fronte di plurime prestazioni lavorative tutte rese in base al medesimo titolo contrattuale (“contratti di somministrazione e collegati contratti di lavoro”), per un verso nega che la documentazione su cui esse si fondano sia opponibile al fallimento, in quanto priva di data certa anteriore, per altro verso scorpora una parte delle prestazioni e ammette a passivo il credito corrispondente solo in quanto “risultanti dalla contabilità della fallita e del bilancio fallimentare”, senza chiarire perchè ciò sarebbe sufficiente ad attribuire “a quella porzione del credito il requisito della data certa” (in particolare senza che tale affermazione risulti “suffragata dalla registrazione ovvero dalla presenza di un fatto diverso ed idoneo a conferire la certezza necessaria a renderli opponibili alla massa”: v. Cass. 17926/2016).
6.1. In secondo luogo il tribunale, nell’elencare singolarmente i vari documenti prodotti al fine di spiegare perchè essi siano privi del requisito della data certa anteriore, con riguardo ai “cedolini paga emessi dall’agenzia di somministrazione in favore dei propri lavoratori asseritamente somministrati alla Farmacia” omette di rilevare che essi, “in quanto soggetti alla vidimazione INAIL (apposta in alto a destra)” recavano tutti la “data ed ora esatta dell’emissione di ciascuno di essi”, limitandosi ad osservare che gli stessi “sono riferiti al rapporto tra agenzia di somministrazione Alma e i propri dipendenti somministrati, mentre la data certa che qui rileva è quella relativa al rapporto tra agenzia di somministrazione e l’utilizzatrice farmacia, con riferimento al quale rileva il contratto commerciale di somministrazione di manodopera”, tuttavia trascurando sia il pacifico collegamento tra i contratti di somministrazione e i contratti di lavoro de quibus, sia la circostanza che per parte di quelle stesse prestazioni il credito è stato ritenuto opponibile e ammesso al passivo fallimentare.
6.3. In terzo luogo, la valutazione della prova presuntiva offerta ai fini del requisito della data certa anteriore – possibile poichè “l’art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa” (Cass. 22430/2009, 19656/2015, 17080/2016, 17926/2016, 26115/2017; cfr. Cass. 4104/2017, 1389/2019) – non pare conforme ai canoni legali, avendo questa Corte più volte affermato che “è censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. 27410/2019; conf. Cass. 29527/2019, 18822/2018, 9059/2018, 5374/2017, 9108/2012, 19894/2005, 13819/2003).
6.4. Nel caso di specie, infatti, il tribunale ha compiuto una disamina atomistica dei vari documenti prodotti, non integrata da una loro valutazione complessiva, funzionale a verificare se l’apprezzamento dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dalla legge, sia stato ricavato dal complesso degli indizi, come dovuto laddove sia in contestazione il rigore del ragionamento presuntivo che il giudice deve operare ai sensi dell’art. 2729 c.c. (Cass. 12002/2017, 17720/2018).
7. Con il quarto mezzo – rubricato “nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. (…) Mancata ammissione prova costituenda” – ci si duole che il tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ammissione delle prove testimoniali trascritte a pag. 13 del ricorso (relative a circostanze tese a dimostrare lo svolgimento dell’attività lavorativa) con motivazione del tutto carente sulla loro mancata ammissione.
7.1. Il motivo, sebbene esaminabile previa riqualificazione come censura motivazionale, è inammissibile.
7.2. Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte “il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultante istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento” (Cass. 16214/2019, che ha cassato il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito senza espletamento di attività istruttoria, sull’assunto dell’inidoneità probatoria dei documenti offerti, nonostante fosse stata chiesta anche l’ammissione della prova testimoniale; conf. Cass. 27415/2018, 5654/2017).
7.3. Nel caso di specie, pur difettando nel decreto impugnato qualsivoglia riferimento alla prova testimoniale asseritamente articolata in sede di opposizione ex art. 98 L.Fall. (come trascritta a pag. 13 del ricorso), manca l’individuazione, a cura del ricorrente, della decisività delle circostanze oggetto di prova, ai fini del superamento – in termini non meramente probabilistici – della ratio decidendi sfavorevole, incentrata sulla mancanza di certezza della data.
8. Il quinto motivo denunzia la nullità del decreto per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento, in via prededuttiva o in subordine privilegiata, del credito relativo alle fatture emesse nel periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato preventivo del 12/09/2016.
8.1. La censura è fondata, poichè nel decreto impugnato non vi è traccia di decisione sulla “domanda per l’importo di 38.299,70 in prededuzione” di cui pure si dà atto nelle premesse del provvedimento.
9. In accoglimento dei motivi primo, secondo, terzo e quinto, il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile il quarto motivo, accoglie i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020