LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18761-2019 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva negato ogni forma di protezione internazionale al cittadino senegalese B.M., nato a *****, il quale aveva dichiarato: di essere di religione mussulmana; di appartenere al gruppo etnico dijola; di essere fuggito dal Senegal “in quanto, non avendo avuto notizie, da ben quattro anni, del padre colonnello, impegnato nella guerra contro i ribelli del Casamance, temeva di essere costretto a combattere nelle fila del movimento per l’indipendenza del Casamance o essere costretto ad arruolarsi nell’esercito senegalese”.
Il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso affidato a quattro motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
2. Con il primo motivo, rubricato come vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, si censura in realtà l’omessa pronunzia della Corte d’appello sulla richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2.1. La censura è fondata, poichè il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione sulla domanda di protezione umanitaria, pur dando atto della formulazione della relativa domanda, sia pure in via subordinata.
3. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del quarto, che prospetta l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per lamentare che “nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.
4. Il secondo mezzo lamenta l'”omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine del ricorrente”, tenuto conto anche delle notizie ritraibili dal sito internet del Ministero degli Affari esteri “viaggiare sicuri” e dal sito internet Peace Reporter.
5. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), censurandosi la mancata concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente avrebbe “diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine”, anche alla luce di una risposta dell’ambasciata italiana a Dakar dell’1 ottobre 2015, attestante che “la regione senegalese meridionale della Casamance (…) è da circa trent’anni teatro di un conflitto tra indipendentisti (…) e folte governative, da molto tempo qualificato come conflitto a bassa intensità”.
6. Le predette censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili perchè del tutto generiche e fondate su informazioni assai risalenti nel tempo.
7. Pertanto, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo, dichiara inammissibili i restanti tre, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020