Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24032 del 30/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25707/2017 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassia, 531, presso lo studio dell’avvocato Corrado Bocci, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Comune di Morlupo, Ufficio Territoriale Governo Roma;

– intimati –

avverso la sentenza n. 534/2017 del Tribunale di Tivoli, depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/10/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente proposto da I.F. nei confronti della sentenza del Tribunale di Tivoli pronunciata quale giudice d’appello investito dopo che il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione proposta dal I. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma a seguito di ricorso formulato in sede amministrativa dal I. avverso un verbale notificato dal Comune di Morlupo per superamento dei limiti di velocità;

– il Tribunale di Tivoli ha dichiarato l’inammissibilità del gravame per difetto di notifica per avere l’appellante I. notificato l’impugnazione all’Ufficio territoriale del Governo e non all’Avvocatura dello Stato competente ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, commi 1 e 2 e dell’art. 144 c.p.c.;

– la cassazione della sentenza del Tribunale di Tivoli è chiesta dallo stesso I. sulla base di tre motivi;

– nessuno si è costituito per le parti intimate, rispettivamente l’Ufficio Territoriale del Governo e il Comune di Morlupo, terzo intervenuto nel giudizio di appello.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 144 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 8 e art. 9, per non avere la pronuncia impugnata, sulla base della corretta applicazione delle disposizioni invocate, ritenuto legittima la notifica dell’appello effettuata all’amministrazione presso la sua sede; ad avviso del ricorrente infatti la notifica era stata eseguita secondo il combinato disposto dell’art. 144 c.p.c., comma 2 e del D.Lgs. n. 150 cit., art. 6, comma 8; che costituiscono deroga al principio generale dell’art. 144 c.p.c., comma 1, secondo il quale per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato qual è del R.D. 1611 del 1933, artt. 11;

– l’art. 144 c.p.c., comma 2, prevede che al di fuori di detti casi, la notificazione sia eseguita direttamente presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede;

– tale deroga sarebbe stata prevista specificamente nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9 e sarebbe desumibile anche dalla previsione contenuta nel medesimo articolo all’comma 8 dove si stabilisce che il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza siano notificati a cura della cancelleria all’opponente ed all’autorità che ha emesso l’ordinanza;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per carenza della motivazione della sentenza impugnata, attesa la genericità del riferimento al “difetto di notifica” contenuto nella sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione;

– con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 3, a mente del quale le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio;

– detta previsione avrebbe dovuto comportare che, in caso di ritenuta inapplicabilità dell’art. 144 c.p.c., comma 2, il Tribunale di Tivoli dopo aver escluso la deroga alle disposizioni in materia di notifica all’Avvocatura dello Stato, rilevasse d’ufficio in conformità all’art. 291 c.p.c., il vizio di nullità della notifica e fissasse al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla;

– enucleate le censure poste a fondamento del ricorso, il primo motivo appare fondato nei limiti di seguito precisati;

– è stato, infatti, chiarito da questa Corte che la possibilità di notificare l’opposizione ed il decreto di fissazione dell’udienza all’autorità che ha emesso la sanzione e la conseguente facoltà di stare in giudizio personalmente riguardano solo il giudizio di primo grado dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione nella disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, secondo la previsione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, con la conseguenza che la notifica dell’appello contro la sentenza di primo grado deve essere effettuata, a pena di nullità, presso l’Avvocatura dello Stato (cfr. Cass. 15263/2018);

– quale ulteriore conseguenza di detto principio interpretativo è stato affermato che la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o all’opposto da inesistenza, bensì – secondo quanto disposto dalla citata norma – da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l’amministrazione si costituisca (cfr. Cass. n. 5212 del 2008, n. 18849 del 2011);

– tale conclusione è rafforzata dalla considerazione che, come statuito da Cass. Sez.Un., n. 14916 del 2016, in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., deve disporre la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto;

– peraltro, come previsto dall’art. 291 c.p.c., entrambi i rimedi operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione);

– ciò posto, nel caso di specie, la notifica dell’impugnazione effettuata dall’appellante all’Ufficio territoriale del Governo era nulla, ma, nondimeno, il Tribunale avrebbe dovuto, in luogo di dichiarare l’inammissibilità dell’appello per difetto di notifica, rilevarne d’ufficio la nullità e fissare un termine per rinnovarla nei confronti dell’Avvocatura dello Stato;

– l’accoglimento del primo motivo, con effetto assorbente rispetto alle altre censure, determina la cassazione della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa e rinvia al Tribunale di Tivoli in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

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