LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8335/2017 proposto da:
D.L.R., (deceduto nelle more) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 13, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA FRASCHINI, ANTONELLO MANDARANO, MARIAROSARIA AUTIERI, PAOLA MARIA CECCOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10839/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHESI.
PREMESSO Che:
1. Con ricorso del 15 settembre 2012 D.L.R. proponeva opposizione avverso cinque verbali di accertamento di violazioni del C.d.S.. Il Giudice di pace di Milano, con sentenza n. 2729/2014, accoglieva il ricorso limitatamente al verbale n. *****, rigettandolo per il resto.
2. Avverso la sentenza proponeva appello D.L.R., contestando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui, dopo avere accertato la nullità della notificazione dei verbali oggetto di causa, aveva poi ritenuto la stessa sanata per raggiungimento dello scopo a fronte della rituale opposizione. Lamentava inoltre l’appellante il mancato deposito della documentazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23 e segnatamente degli originali dei verbali di accertamento, ciò che rendeva impossibile la verifica circa la loro completezza e regolarità.
Il Tribunale di Milano, preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., con sentenza n. 10839/2016 lo rigettava integralmente.
3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.L.R., con atto articolato in due motivi.
Ha resistito con controricorso il Comune di Milano.
CONSIDERATO
Che:
Con memoria pervenuta il 4 ottobre 2019 il difensore del controricorrente ha depositato certificato del Comune di Milano Servizio anagrafe, attestante che il ricorrente è deceduto in *****.
Trattandosi di sanzione amministrativa non trasmissibile agli eredi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, facendosi applicazione del principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo cui “la morte di colui che nel procedimento sanzionatorio adottato dall’Amministrazione è stato individuato come autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria giacchè essa, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 7, non si trasmette agli eredi”, con conseguente “cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, che all’entità della sanzione applicata”; la dichiarazione di tale cessazione – che fa venir meno la pronuncia sull’opposizione che sia stata impugnata e che determina l’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza ingiunzione – “può essere pronunciata anche dalla Corte di cassazione, davanti alla quale la documentazione dell’avvenuto decesso può essere depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c.” (così Cass. 22199/2010).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020