LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22499/2015 R.G. proposto da:
I.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Zarcone Graziella Silvana, con il seguente domicilio digitale:
graziellasilvanazarcone.ordineavvocatiroma.org;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 909/28/15 della CTR del Lazio – Roma, depositata in data 17/2/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2020 dal Dott. Napolitano Angelo.
RITENUTO
Che:
il ricorrente con atto del 18/7/2015 ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e del D.L. n. 193 del 2016d, art. 6, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016.
CONSIDERATO
Che:
l’istanza è rituale e, non avendo la controparte alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, si deve dichiarare l’estinzione dello stesso a prescindere da una sua accettazione, visto che in conseguenza dell’estinzione passa in giudicato la sentenza di appello favorevole alla controricorrente (Cass. n. 29640/2019); il fatto che la rinuncia sia stata effettuata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, commi 2 e ss., convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 2016, giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio (Cass. ult.cit.); non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater;
LETTI gli artt. 390 e 391 c.p.c. e D.L. n. 193 del 2016, art. 6, commi 2 e ss., convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 2016.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e ne compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020