Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24088 del 30/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22499/2015 R.G. proposto da:

I.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Zarcone Graziella Silvana, con il seguente domicilio digitale:

graziellasilvanazarcone.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 909/28/15 della CTR del Lazio – Roma, depositata in data 17/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2020 dal Dott. Napolitano Angelo.

RITENUTO

Che:

il ricorrente con atto del 18/7/2015 ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e del D.L. n. 193 del 2016d, art. 6, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016.

CONSIDERATO

Che:

l’istanza è rituale e, non avendo la controparte alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, si deve dichiarare l’estinzione dello stesso a prescindere da una sua accettazione, visto che in conseguenza dell’estinzione passa in giudicato la sentenza di appello favorevole alla controricorrente (Cass. n. 29640/2019); il fatto che la rinuncia sia stata effettuata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, commi 2 e ss., convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 2016, giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio (Cass. ult.cit.); non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater;

LETTI gli artt. 390 e 391 c.p.c. e D.L. n. 193 del 2016, art. 6, commi 2 e ss., convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 2016.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e ne compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

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