LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29651-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
IMMOBILIARE TIRRENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA COLUCCIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLAMARIA MELPIGNANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1599/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la società immobiliare Tirrena spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento dell’immobile sito in *****. Secondo la CTR l’impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale.
La parte intimata si è costituita con controricorso. Pure depositando memoria.
L’Agenzia ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 e dell’art. 327 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 21 e 53. La CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private.
La causa va rinviata a nuovo ruolo sollecitando l’acquisizione del fascicolo di merito.
P.Q.M.
Manda alla cancelleria di disporre l’acquisizione del fascicolo di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020