Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24098 del 30/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30291-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente-

contro

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO LEONI, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1589/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro L.L., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento dell’immobile sito in *****. Secondo la CTR l’impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

L’Agenzia ricorrente deduce con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 e dell’art. 327 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 21 e 53. La CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private.

Lamenta poi la ricorrente, col secondo motivo, il vizio di omesso esame di fatti o la nullità della pronunzia per motivazione incomprensibile.

La causa va rinviata a nuovo ruolo sollecitando l’acquisizione del fascicolo di merito.

P.Q.M.

Manda alla cancelleria di disporre l’acquisizione del fascicolo di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

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