LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36597-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato CARMINE DI ZENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA DI ZENZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2967/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’08/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro B.P., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento dell’immobile sito in *****. Secondo la CTR l’impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale.
La parte intimata si è costituita con controricorso.
L’Agenzia ricorrente deduce con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 e dell’art. 327 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 21 e 53. La CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private.
Lamenta poi la ricorrente, col secondo motivo, la violazione dell’art. 156 c.p.c., assumendo che non vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica la costituzione dell’appellato in fase di gravame avrebbe comunque sanato l’invalidità della notifica a mezzo posta privata, ove tale fosse stata ritenuta.
La causa va rinviata a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria all’acquisizione del fascicolo di merito.
P.Q.M.
Manda alla cancelleria di acquisire il fascicolo di merito rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020