LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4635/2014 R.G. proposto da:
C.M., C.M.S. e I.F., rappresentati e difesi dall’Avv. Walter Selmo e dall’Avv. Franco Dell’Erba, con domicilio eletto in Roma, via Silvio Pellico, n. 16, presso lo studio di quest’ultimo;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, Sezione di Venezia, n. 266/2013 depositata il 14 febbraio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2020 dal Consigliere Dott. Nicastro Giuseppe.
RILEVATO
che:
C.M., C.M.S. e I.F. ricorrevano per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, Sezione di Venezia, n. 266/2013 depositata il 14 febbraio 2013 che, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Verona n. 102/05/1995 che aveva accolto l’appello proposto dai contribuenti avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Verona n. 1509/07/90 – che, a sua volta, aveva rigettato i ricorsi degli stessi contribuenti avverso gli avvisi di accertamento n. 70/1987 (per l’anno d’imposta 1981) e n. 146/1987 (per l’anno d’imposta 1982) – aveva ritenuto “giustificato l’operato dell’ufficio e legittimo il ricorso alla procedura dell’accertamento induttivo”;
i contribuenti hanno depositato una memoria contenente la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere effettuato la definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e hanno successivamente trasmesso, a mezzo della PEC, i documenti ritenuti idonei a dimostrare l’esistenza dei presupposti di tale fattispecie;
l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di fissazione di udienza (cui è allegata la nota della Direzione provinciale di Verona trasmessa, a mezzo della PEC, all’Avvocatura generale dello Stato il 18 luglio 2018) contenente la richiesta di dichiarazione di estinzione parziale del giudizio, limitatamente alla controversia relativa a uno dei due menzionati avvisi di accertamento.
CONSIDERATO
che:
la nota della Direzione provinciale di Verona trasmessa, a mezzo della PEC, all’Avvocatura generale dello Stato il 18 luglio 2018 e allegata all’istanza di fissazione di udienza depositata da quest’ultima dà atto che le parti contribuenti hanno in realtà presentato due domande di definizione (n. ***** e n. *****), una relativa all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1981 e una relativa all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1982, che tali domande sono risultate regolari e che i contribuenti hanno effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata;
pertanto, devono ritenersi definite le controversie relative a entrambi gli avvisi di accertamento originariamente impugnati;
il processo deve, quindi, essere integralmente estinto;
poichè – come dato atto nella predetta nota della Direzione provinciale di Verona – i contribuenti hanno provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, deve essere altresì dichiarata la cessazione della materia del contendere;
ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipato, nulla è dovuto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020