LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8988-2018 proposto da:
G.P., nella qualità di Commissario Liquidatore della CAPLAC COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORE LATTE E AFFINI COMPITESE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA CIRIACA 10, presso lo studio dell’avvocato RENATA SULLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CAPONE;
– ricorrente –
contro
L.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della cessata DMA INDIVIDUALE VERSILIA MARKETING DI R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DENISE D’ANNIBALLE;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LUCCA, depositato il 11/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lucca ha accolto la domanda di insinuazione al passivo della somma di Euro 31.096,49, proposta da L.R. nei confronti della liquidazione coatta amministrativa CAPLAC soc. Coop., relativa ad un credito retributivo privilegiato ex art. 2751 c.c..
La liquidazione Coatta Amministrativa ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia e il L. ha eccepito preliminarmente nel controricorso la tardiva proposizione del ricorso.
In particolare, ha dedotto che il provvedimento del Tribunale è stato comunicato il giorno 11 settembre 2017 e il ricorso è stato notificato 182 giorni dopo (13/3/2018), così superando il termine perentorio di 30 giorni previsto dalla legge ex art. 99 L. Fall., ed anche il termine lungo di sei mesi applicabile in caso di mancata comunicazione.
Il Collegio, esaminati gli atti processuali, come consentito dalla natura dell’eccezione prospettata ed all’esito di richiesta di informazioni alla cancelleria del giudice a quo, ha accertato che del provvedimento impugnato è stata data comunicazione in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa indicato ovvero quello del procuratore costituito nel predetto giudizio. Ne consegue, conformemente alla previsione normativa contenuta nella L. Fall., art. 99, u.c., che dalla data di avvenuta consegna della comunicazione, l’11/9/2017, (nella stessa data il provvedimento viene comunicato anche all’indirizzo di post elettronica del procuratore della parte controricorrente) decorrono i 30 giorni per la valida e tempestiva proposizione del ricorso per cassazione,(ex multis Cass. 20291 del 2014 in relazione all’applicazione del termine anche alla liquidazione coatta amministrativa) ampiamente decorsi, dal momento che il ricorso risulta notificato il 12/3/2018.
All’inammissibilità del ricorso segue l’applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 3000 per compensi ed Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.
Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, ove dovuto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, a carico del ricorrente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020