Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24188 del 02/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30817/2019 proposto da:

M.A., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv.to Paolo Righini, (paolorighini.pec.studio-righini.it) con studio in Parma strada Petrarca n. 20, giusta procura speciale allegata al ricorso, e domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1255/2019 della Corte d’Appello di Bologna depositata il 12.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 8.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

RILEVATO

che:

1. M.A., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza delle Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda da lui proposta per ottenere la protezione internazionale attraverso il riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria nonchè, in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione del rigetto dell’istanza avanzata, in via amministrativa, dinanzi alla competente Commissione Territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha narrato di essere fuggito dal proprio paese in quanto temeva i continui scontri e l’instabilità politica ivi persistente.

1.2. Ha aggiunto di essere giunto in Italia dopo un lungo transito in Libia, dove si era recato convinto di reperire un lavoro, ma era stato ingannato da una impresa turca, essendo stato costretto a prestare la propria attività lavorativa senza alcuna retribuzione per alcuni mesi, esposto ai rischi della situazione di guerra che era, nel frattempo, esplosa.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Lamenta, in particolare, l’erronea e non coerente valutazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza, nel paese di origine, di una situazione di conflitto armato, idoneo al riconoscimento della sussistenza del presupposto della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

1.1. Assume, al riguardo, che le COI relative alla situazione sociopolitica del paese erano state erroneamente valutate.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Pacifica la credibilità del ricorrente che non è stata messa in discussione nei gradi di merito, la Corte territoriale ha confermato la sentenza del Tribunale, dando atto che era stato ottemperato il dovere di cooperazione istruttoria visto che la decisione era fondata su fonti internazionali aggiornate, di cui è stato dato ampiamente conto (cfr. pag. 9, cpv. 7 della sentenza impugnata).

1.3. La Corte, dunque, attenendosi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, in punto di dovere di cooperazione istruttoria, ha tratto le proprie conclusioni circa la insussistenza, nel paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C): ha, infatti, escluso che dalle informazioni raccolte potesse evincersi l’esistenza di un conflitto armato nell’accezione ormai stabilmente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di affermare che “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria.

Il grado di violenza indiscriminata deve averi pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr. Cass. 18306/2019): e, tanto premesso, il Collegio osserva che la individuazione del livello di rischio rappresenta una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove il percorso argomentativo seguito sia, come nel caso in esame, logico ed al di sopra della sufficienza costituzionale.

1.4. Nè tale considerazione può essere inficiata da altre pronunce della medesima Corte territoriale riguardanti la protezione sussidiaria (cfr. pag. 8 u. cpv. del ricorso), atteso che l’indicazione riportata/oltre a non essere affatto decisiva, non indica neanche il paese di origine del richiedente asilo del caso ivi esaminato.

2. Con il secondo ed il terzo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e la motivazione apparente circa un fatto controverso decisivo ai fini della decisione.

2.1. Le due censure devono essere congiuntamente esaminate in quanto sono entrambe riferite alla protezione umanitaria.

Il ricorrente, infatti, si duole del fatto che i giudici d’appello non avevano adeguatamente considerato il contratto di lavoro a tempo determinato prodotto al fine di dimostrare la sua integrazione in Italia, ed hanno aggiunto che, a dimostrazione della stabilità raggiunta, successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, esso era stato rinnovato.

2.2. Deduce, inoltre, l’apparenza della motivazione contestando il percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello nel sottovalutare, sulla base delle C.O.I. aggiornate prese in considerazione, la drammatica situazione in cui si trovava il Bangladesh in relazione alla tutela della sicurezza e dei diritti umani.

2.3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Deve premettersi, infatti, che, in primo luogo, l’avvenuta integrazione in Italia rappresenta soltanto un elemento di comparazione rispetto al diritto alla protezione umanitaria: una già realizzata ed effettiva integrazione è soltanto uno degli elementi da prendere in esame ai fine del giudizio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, tenuto conto che anche un pieno inserimento nel contesto interno può giustificare la protezione umanitaria solo se il rientro in patria del richiedente asilo possa incidere sul “nucleo ineliminabile” dei diritti fondamentali della persona e deve essere riconosciuto a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale, tale da inficiare il nucleo fondamentale della dignità della persona.

2.4. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura “personalizzata”, deve quindi essere accordata sulla base delle specificità del caso concreto a seguito di un giudizio di comparazione rispetto alle condizioni del paese di origine (Sez. un., Sentenza n. 24960 del 13/11/2019; nello stesso senso, in precedenza, Sez. 1, Ordinanza n. 21280 del 09/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01).

2.5. Tali valutazioni, tuttavia – ferma la necessaria osservanza del percorso istruttorio procedimentalizzato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, sulle condizioni del paese di origine del richiedente asilo (cfr. al riguardo Cass. 8819/2020) – sono rimesse al giudice di merito e risultano insindacabili in sede di legittimità, ove sorrette, come nel caso in esame, da una motivazione congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale. (cfr. ex multis Cass. 8758/2017; Cass. 13721/2018; Cass. 7394/2010; Cass. 13954/2007; Cass. 12052/2007).

2.6. Si osserva, al riguardo, che:

a. la Corte ha valutato il contratto di lavoro prodotto ed esistente al momento della decisione, oltre agli altri elementi allegati, ritenendo che il compendio probatorio non fosse indicativo dell’avvenuta integrazione del richiedente asilo: in relazione al contratto di lavoro, in particolare, è stato osservato che esso risultava stipulato poco prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e che non valeva, dunque, a denotare un sufficiente inserimento nel contesto sociale di accoglienza. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, nè può assumere rilevanza l’avvenuto rinnovo del contratto in data successiva alla decisione in quanto, ex art. 372 c.p.c., non è consentito il deposito di nuovi documenti, tranne che quelli che riguardano la nullità della sentenza o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

b. la Corte, pur incorrendo in errore motivazionale da emendare (nella parte in cui ha affermato l’irrilevanza della vulnerabilità derivante dal rischio della vita subito nel paese di transito: cfr. pag. 10 penultimo cpv.), ha riferito la valutazione delle condizioni del paese di origine a fonti informative specificamente indicate, rispetto alle quali, pur riferite soltanto all’assenza di un conflitto armato, nulla è stato contrapposto dal ricorrente, così come nessuna specifica censura è stata evidenziata in punto di vulnerabilità.

2.7. In conclusione, il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale non risulta efficacemente censurato dai due motivi proposti, con la conseguenza che il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

3. La mancata tempestiva difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

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