Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24190 del 02/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28526/2019 proposto da:

B.H., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO RIGHINI, con studio in Parma, via Petrarca 20, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nonchè

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege;

– intimato –

avverso la sentenza n. 973/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- B.H. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, avverso la sentenza n. 973/2019 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 20.3.2019, non notificata, con la quale si è confermato il diniego di tutte le varie forme di protezione internazionale richieste.

2. – Il Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. – Il ricorrente, proveniente dal *****, riporta nel ricorso la sua vicenda personale, richiamata nella sentenza impugnata: espone di aver abbandonato il suo paese a causa di dissidi con un vicino che gli chiedeva un risarcimento danni perchè le sue mucche avevano invaso il fondo limitrofo rovinando il raccolto, in quanto a seguito del diverbio aveva colpito il vicino con un machete procurandogli una ferita. Assume di essere fuggito per sottrarsi al rischio di carcerazione e di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, date le condizioni delle carceri gambiane. Assume di temere, in caso di ritorno in patria, di essere sottoposto a procedimento penale e condannato ad una pena detentiva, e quindi sottoposto a trattamenti inumani o degradanti stanti le condizioni delle prigioni.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 4 e 5, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3. Lamenta che la corte d’appello, confermando il provvedimento del tribunale, non lo abbia ammesso a godere di nessuna delle protezioni richieste non perchè abbia dubitato della sua credibilità, ma perchè ha ritenuto -erroneamente, nella ricostruzione del ricorrente – che i fatti narrati avessero rilevanza esclusivamente privata, e che la sua vicenda non rientrerebbe tra le fattispecie suscettibili della tutela richiesta.

Ovvero, la corte non avrebbe indagato, dando corso alla necessaria cooperazione istruttoria, sul fatto che la carcerazione in Gambia, per le condizioni delle carceri, possa esporre il condannato al rischio concreto di un grave danno.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in riferimento alla mancata concessione della protezione sussidiaria, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in particolare la lett. b), (il rif. alla lett. c) nell’epigrafe del motivo è errato, perchè non corrisponde al contenuto del motivo stesso), in cui si fa riferimento alla tortura: si riferisce sempre al fatto che, ove rimpatriato, rischierebbe di essere – mandato in carcere (per la coltellata che non nega di aver dato), ed ivi sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

Infine, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia che la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente. In definitiva non ritiene che la motivazione si sia soffermata sul fatto che, se rientrasse nel suo paese d’origine, rischierebbe di essere imprigionato (per aver ferito un uomo) e sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.

Il ricorso è fondato, per quanto di seguito esposto.

Il citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B), individua tra le ipotesi astrattamente suscettibili di concessione della protezione sussidiaria il rischio di subire un grave danno, ove rimpatriato, per la possibile sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Ne consegue che, a fronte di un soggetto che prospetti, con un racconto la cui credibilità non sia stata esclusa, la concreta possibilità di essere detenuto in carcere ove reimpatriato, e denunci che la situazione delle carceri del proprio paese integri in concreto il tipo di situazione in relazione alla quale l’articolo citato prevede una tutela, il giudice di merito non si può sottrarre al dovere di cooperazione istruttoria ed è tenuto a verificare, acquisendo informazioni anche d’ufficio tramite fonti ufficiali attendibili, se effettivamente, come denunciato, le condizioni di vita carceraria in Gambia presentino una condizione di degrado tale da raggiungere la soglia del rischio effettivo di subire un grave danno. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il grave danno alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie e, al riguardo, il giudice è tenuto a fare uso del potere-dovere d’indagine previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone di procedere officiosamente all’integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sull’attuale condizione generale e specifica del Paese di origine (Cass. n. 16411 del 2019).

Nel caso di specie, la attivazione istruttoria è del tutto mancata, come pure è mancata una effettiva valutazione della vicenda, che è stata ritenuta una faccenda soltanto privata (lite tra vicini sfociata in un corpo a corpo con ferimento), come tale irrilevante, sotto il profilo della sua idoneità ad incarnare il diritto alla protezione sussidiaria per sfuggire al rischio della tortura, il che avrebbe necessitato una indagine, anche officiosa, “sulla situazione delle carceri in Gambia e sulla concreta esposizione al rischio detenzione per chi si sia reso responsabile di lesioni personali volontarie.

Il ricorso va quindi accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

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