Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24221 del 02/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12700-2013 proposto da:

MARCEVAGGI LOGISTIC GROUP SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VICTOR UCKMAR, GIUSEPPE CORASANITI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 5;

– intimata –

avverso la sentenza n. 29/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’estinzione per cessata materia del contendere;

udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO che si associa.

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Milano, con la sentenza n. 353/16/10, accolse il ricorso proposto da Marcevaggi Logistic Group s.p.a. avverso cartella di pagamento notificatale in data 21.5.2010 su istanza di Equitalia Esatri s.p.a., per omesso versamento IVA, nonchè per interessi e sanzioni, in relazione all’anno d’imposta 2006. La C.T.R. della Lombardia, con sentenza n. 29/7/13, accolse però l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando la decisione impugnata e rigettando la domanda della contribuente.

Marcevaggi Logistic Group s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di otto motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con istanza datata 12.9.2018, l’Agenzia resistente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi la contribuente avvalsa della definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 conv. in L. n. 96 del 2017, allegando anche l’attestazione circa la regolarità della richiesta e l’avvenuto integrale pagamento del dovuto, ai fini della definizione.

1.2 – Detta istanza, confermata e ribadita dalla società ricorrente in seno alla memoria datata 12.2.2020, comporta l’adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere, occorrendo peraltro doversi precisare che ciò implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (in termini, la recentissima Cass. n. 24083/2018).

1.3 – Per quanto riguarda le spese di lite, esse possono integralmente compensarsi, stante la natura incentivante della definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

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