Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24227 del 02/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20004/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Cofiloc s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi, che la rappresenta e difende con l’avv. Cesare Glendi, giusta procura speciale per notar B.M. in *****, rep. n. *****;

– controricorrente –

avverso la sentenza 18/05/13 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 28 gennaio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

FATTO E DIRITTO

1. La Commissione tributaria regionale per il Veneto ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. *****, relativo ad accertamento di maggior reddito a fini Ires e Irap a carico della Cofiloc s.p.a. relativamente all’anno di imposta 2004, ritenendo che l’Ufficio non avesse dato prova della contestata erroneità nell’applicazione dei coefficienti di ammortamento di beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

2. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con un motivo; Cofiloc s.p.a. ha resistito con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

3. Con memoria, depositata in data 22 maggio 2019, la contribuente ha chiesto dichiararsi la sospensione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione in base alle previsioni del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito dalla L. n. 136 del 2018.

4. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., la controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

5. L’istanza di cui sopra risulta riscontrata da nota dell’Agenzia delle Entrate, allegata alla memoria, con cui il Capo dell’Area contenzioso della Direzione provinciale di Treviso chiede all’Avvocatura erariale di chiedere la cessazione della materia del contendere.

6. La concorde richiesta delle parti fa ritenere cessata la materia del contendere.

7. Il giudizio è dunque estinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese di lite a carico di chi le ha anticipate. Nulla per ulteriore contributo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

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