Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24242 del 02/11/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9294-2019 proposto da:

FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO VAGLIECO, MARIO ANZISI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5543/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/ 10/ 2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di iscrizione ipotecaria per IVA, IRPEF, IRAP;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio affermando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritualmente notificata e che già tale situazione indurrebbe a ritenere che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, la ***** s.r.l., attualmente in liquidazione, risulta decaduta dalla possibilità di presentare doglianze relative alle cartelle esattoriali prodromiche alle iscrizioni ipotecarie e che in ogni caso anche tutte le cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria sono state regolarmente notificate;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva ai sensi dell’art. 370 c.p.c. al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente lamenta che i giudici della CTR hanno fissato l’udienza per la discussione e deciso la causa nonostante l’atto d’appello dell’Agenzia delle entrate sia stato notificato alla contribuente in data 18 marzo 2017 e iscritto a ruolo in data 31 marzo 2017 e la parte appellata è stata dichiarata fallita in data 29 maggio 2017: se la dichiarazione di fallimento interviene quando già pende il processo tributario, in qualunque grado, si applicano il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40 – il quale dispone che il processo è interrotto se dopo la proposizione del ricorso si verifica la perdita della capacità della parte di stare in giudizio – e la L. Fall., art. 43, il quale dispone che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo;

considerato che, secondo questa Corte, in tema di interruzione del processo tributario, la dichiarazione di fallimento della società contribuente appellata, intervenuta prima della costituzione in giudizio, ma in pendenza del termine per la costituzione e per la proposizione dell’eventuale appello incidentale, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23 e art. 54, comma 1, determina l’interruzione automatica del processo e comporta, laddove la curatela non si sia costituita e l’evento interruttivo non sia stato rilevato dal giudice, l’invalidità delle attività processuali eventualmente svolte nella ritenuta contumacia della parte, mentre la successiva fase della prosecuzione è disciplinata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, comma 2, che prevede la decorrenza del termine sempre dal momento della dichiarazione dell’interruzione, dovendosi così ritenere che un provvedimento del giudice, dichiarativo dell’evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione del giudizio (Cass. n. 21108 del 2011; analogamente Cass. n. 12890 del 2020; Cass. n. 22809 del 2014);

ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove ha accolto l’appello dell’Ufficio affermando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritualmente notificata e che già tale situazione indurrebbe a ritenere che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, la ***** s.r.l., “attualmente in liquidazione”, risulta decaduta dalla possibilità di presentare doglianze relative alle cartelle esattoriali prodromiche alle iscrizioni ipotecarie, così dimostrando di essere a conoscenza dell’esistenza di una procedura liquidatoria a carico della parte contribuente ma al contempo senza porsi il problema di dover decidere in merito ad una eventuale interruzione del processo;

ritenuto pertanto che, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472