Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24248 del 02/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28151/19 proposto da:

A.M., difeso dall’avvocato Rosaria Tassinari, in virtù di procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato a Forlì, v.le Giacomo Matteotti n. 15;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna 14.8.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. A.M., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che, a causa di una lite per ragioni di confine, il proprio padre fu ucciso da altri parenti, i quali iniziarono poi a ricercare anche lui e minacciare di morte le persone che gli avevano dato ospitalità. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Bologna, che la rigettò con decreto 14.8.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) il racconto del richiedente era generico, vago e contraddittorio, e che l’audizione dinanzi al tribunale aveva anzi aumentato i profili di incoerenza rispetto a quelli già emersi nel colloquio dinanzi alla commissione territoriale;

-) la non credibilità del richiedente esonerava il tribunale da qualsiasi indagine ufficiosa sulle condizioni del paese d’origine;

-) in ogni caso, con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria, nel caso di specie non ricorrevano le ipotesi di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in quanto anche ad ammettere che il ricorrente fosse stato minacciato di morte, egli non aveva dimostrato che non avrebbe potuto ricevere tutela dagli organi statali;

-) con motivazione ad abundantiam, il tribunale ha poi aggiunto che in ogni caso il Pakistan, e in particolare nella regione del Punjab, dalla quale proveniva il ricorrente, non sussisteva alcun tipo di conflitto armato tale da generare una condizione di violenza indiscriminata (il tribunale cita al riguardo un rapporto del Asylum research consultancy del 2015; un rapporto EASO del 2016; un rapporto EASO del 2017; un rapporto EASO del 2018);

-) la protezione umanitaria, infine, non potesse essere concessa perchè a fondamento di tale domanda il ricorrente aveva dedotto un solo fatto: l’aver trovato un lavoro in Italia.

Ha osservato a tal riguardo il tribunale, da un lato, che la credibilità del ricorrente è “requisito imprescindibile anche per la mera concessione di un titolo di soggiorno per motivi umanitari”; e dall’altro lato che lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, da solo, non era sufficiente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, essendo altresì necessario che in caso di rientro il richiedente si trovasse esposto ad una violazione dei diritti fondamentali della persona, rischio nel caso di specie non sussistente, “stante la sua inattendibilità e la situazione generale della sua zona di provenienza come sopra esaminata”; in ogni caso, ha aggiunto il tribunale, il lavoro svolto dal richiedente in Italia non poteva nemmeno dimostrare una effettiva integrazione, in quanto si trattava di un lavoro discontinuo, marginale e con compensi esigui.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.M. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente prospetta sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo.

Il motivo, al di là di tali riferimenti formali, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato non veritieri i fatti riferiti dal richiedente.

Deduce che le incongruenze e le contraddizioni rilevate dal tribunale erano solo marginali; che esse, da sole, non erano idonee ad infirmare un racconto altrimenti coerente; che è del tutto normale che il ricordo di fatti passati possa essere in parte lacunoso; che il tribunale (che il ricorrente chiama “corte d’appello” a pagina 11, settultimo rigo) aveva omesso di valutare se il ricorrente avesse fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e avesse fornito idonea motivazione della mancanza di altri elementi significativi.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Stabilire, infatti, se una persona sia attendibile od inattendibile è un apprezzamento di fatto, non una valutazione in diritto: ed in quanto tale sfugge al sindacato di questa Corte; nè a tale secolare principio deroga la legislazione speciale in materia di protezione internazionale. Infatti il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di considerare veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; ha presentato la domanda di protezione il prima possibile; si presenti come attendibile, Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui protasi (“se l’autorità competente ritiene che”) rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere (nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2), ma ha stabilito invece come debba essere adottata la decisione di cui si discorre: cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti.

Ne consegue che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, una volta che la griglia valutativa dettata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sia stata rispettata (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Nel caso di specie il tribunale ha dedicato ampia parte della motivazione a mettere in evidenza le contraddizioni e le incongruenze del racconto fatto dal ricorrente; ha preso in esame gli elementi elencati dal richiedente: e dunque si è attenuto al modus operandi prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nè ha compiuto una valutazione soltanto frazionata ed atomistica delle contraddizioni rilevato nel racconto del richiedente. Il decreto, in definitiva, è immune da quei tipici vizi della valutazione del giudizio di attendibilità, già segnalati da questa Corte, che soli ne possono determinare la censura in sede di legittimità (Cass. 8819/20).

2. Col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nel Punjab non esista una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Sostiene che il tribunale non avrebbe tenuto conto “di quanto osservato nel giudizio di primo e secondo grado (sic) in ordine alla situazione del Pakistan”.

Sostiene che il tribunale ha utilizzato fonti non aggiornate, in quanto risalenti al 2018, e non avrebbe invece tenuto conto di altre e più aggiornate fonti, che il ricorrente ritiene di individuare in un rapporto dell’associazione Amnesty International del 2016-2017.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Il tribunale ha adempiuto l’onere di avvalersi, nel decidere sulla domanda di protezione, di fonti di informazione attendibili ed aggiornate, ed ha dato ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa la insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

3. Col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che il tribunale di Bologna avrebbero pronunciato un decreto erroneo perchè “non poteva limitarsi ad escludere la misura (della protezione umanitaria) sotto il profilo della mancanza di collegamento tra situazione soggettiva e condizioni generali del paese, essendo invece tenuto a verificare se la prospettazione del quadro generale di violenza diffusa ed indiscriminata, accertato dal giudice di primo grado (sic), fosse quanto meno idoneo ad integrare una situazione di vulnerabilità”.

Aggiunge in punto di fatto di avere imparato la lingua italiana e di svolgere un tirocinio lavorativo retribuito, e che il tribunale avrebbe “del tutto omesso” di comparare tale situazione di integrazione raggiunto in Italia con le condizioni del paese di origine.

3.1. Il motivo è inammissibile perchè prescinde del tutto dalla effettiva ratio decidendi sottesa dal decreto impugnato.

Il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sul triplice presupposto che:

a) il richiedente non aveva affatto conseguito alcuna reale integrazione in Italia;

b) la situazione generale del paese di provenienza del richiedente non avrebbe comportato “criticità” in caso di rimpatrio;

c) di conseguenza, il giudizio comparativo tra la situazione sub a) e quella sub b) non consentiva di affermare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità.

Il ricorso non si confronta con questa affermazione, ma deduce che il giudizio sulle condizioni del paese di origine fu erroneo, e la valutazione delle integrazione conseguita in Italia fu manchevole.

E’ dunque evidente che il ricorso censura due apprezzamenti di fatto, riservati al giudice di merito, ed insindacabili in questa sede; nè sussiste il lamentato vizio di omessa effettuazione del giudizio comparativo.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

L’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

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