LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19937-2019 proposto da:
C.F., (in proprio) C.A., C.A.R., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CARILE FRANCO;
– ricorrenti –
contro
COMUNE di MAFALDA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 51/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata l’08/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
Che:
I contribuenti hanno impugnato l’avviso di accertamento per l’IMU deducendo che i loro terreni hanno un valore inferiore a quello indicato dal Comune di Mafalda. La CTR con sentenza dell’8 gennaio 2019 ha respinto la tesi degli odierni ricorrenti ritenendo che legittimamente il Comune ha deliberato sui valori del terreno in oggetto.
Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidandosi a due motivi.
Non si è costituito il Comune. La notifica del ricorso per cassazione è stata eseguita al Comune utilizzando una PEC che non è stata tratta dal REGINDE, ma il contribuente deduce che la notifica è regolare perchè sarebbe lo stesso Comune ad aver indicato questo indirizzo di posta elettronica come indirizzo cui indirizzare le notifiche.
Ciò posto, la causa non si presenta di immediata evidenza decisoria e pertanto va rimessa alla sezione ordinaria per la fissazione della pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020