Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24345 del 03/11/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23388-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI RODODENDRI 11, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GUIDONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROBERTO MALATESTA 5, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO NUCCETELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOREDANA NUCCETELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 358/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha stabilito, nel giudizio riguardante la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti indicate in epigrafe e le statuizioni economiche consequenziali, l’ammontare dell’assegno di mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente a carico del padre in Euro 350 mensili.

A sostegno della decisione, ha affermato che la figlia trentunenne delle parti non ha raggiunto la piena autonomia economica perchè svolge attività lavorativa “in nero” come barista percependo Euro 30 per ogni giornata lavorativa ma in forma precaria. Ha aggiunto che la stessa non ha atteggiamenti o comportamenti inerziali, essendosi sempre attivata alla ricerca di un lavoro, ma non ha trovato di meglio.

La precedente misura di Euro 450 è stata ridotta a 350, fermo restando il 50% delle spese straordinarie.

Con ricorso per cassazione il padre onerato del contributo ha evidenziato:

nel primo motivo che vi è stata la violazione del suo diritto di difesa in quanto l’audizione della figlia è avvenuta a porte chiuse come se si trattasse di una minore e che l’attribuzione del contributo al suo mantenimento si è fondato soltanto sulle sue dichiarazioni senza tenere conto dei contrastanti documenti prodotti dal ricorrente; in particolare (come precisato nel secondo motivo) non si è tenuto conto del corredo fotografico prodotto; delle dichiarazioni della signora L.G. e dei signori D.G. e B. nè si è avuta alcuna risposta rispetto alle produzioni in oggetto che attestavano la piena e continuativa capacità lavorativa della figlia maggiorenne delle parti; nel terzo motivo che è stato violato l’art. 337 septies c.c. non essendo stato neanche dedotto che la figlia maggiorenne delle parti debba completare un percorso formativo universitario, post universitario o di diverso genere.

Il Collegio ritiene di dover sottoporre alla pubblica udienza le questioni che il ricorso, dovendosi precisare che contrariamente a quanto indicato nella proposta del relatore, la Corte d’Appello non ha tenuto conto nell’attribuzione a carico del ricorrente del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente di un suo deficit di salute o di capacità lavorativa o reddituale in relazione alle sue attitudini professionali. Tali questioni sono:

a) La configurabilità dell’obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente che versi in situazione di precarietà economica perchè svolga lavori saltuari a causa di difficoltà oggettive del mercato del lavoro e non per sua inerzia ma non abbia in atto un progetto formativo di miglioramento della sua condizione, e non possa conseguire un grado di professionalità diverso o più elevato;

b) La configurabilità conseguente di un obbligo che abbia una natura più vicina a quello alimentare a carico del genitore del figlio maggiorenne non autosufficiente quando quest’ultimo non possa, anche in mancanza di handicap, migliorare la sua capacità lavorativa o reddituale, fermo il diritto di far valere in sede di modifica e revisione, sopravvenienze riguardanti condizioni di salute non emerse nel giudizio sul vincolo o sopravvenute.

P.Q.M.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472