Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.24369 del 03/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17103/2018 proposto da:

A.F., alias A.F., rappresentata e difesa dall’Avv. Livio Neri, domiciliata presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 1586/18, depositato il 19 aprile 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/9/2020 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Ceroni Francesca, che ha concluso chiedendo l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con decreto n. 1586, depositato in data 19.4.2018 nella controversia iscritta al RGN 42139/2017 e notificato in data 23.4.2018, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da A.F., alias A.F., in impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari emesso dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale il 20.6.2017 e notificato il 16.8.2017.

Avverso la decisione la richiedente ha notificato in data 23.5.2018 ricorso, affidato a cinque motivi e il Ministero dell’Interno non si è costituito, restando intimato.

Con ordinanza interlocutoria depositata il 26.11.2019, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c., la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

– In data 3.8.2020 la richiedente ha depositato nota di rinunzia al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella nota di deposito del 3.8.2020 la richiedente ha reso noto di voler rinunziare al ricorso e tale dichiarazione manifesta una carenza sopravvenuta di interesse idonea a rendere inammissibile il ricorso senza necessità di provvedere sulle spese di lite in assenza di costituzione in giudizio della controparte. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 01; conforme, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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