Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.24370 del 03/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22670/2018 proposto da:

A.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Ricciardi, domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CATANZARO, depositato il 13 giugno 2018 reso nella controversia iscritta al RGN 6021/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/9/2020 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Ceroni Francesca, che ha concluso chiedendo l’estinzione per rinuncia al ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con decreto datato 13.6.2018 reso nella controversia iscritta al RGN 6021/2017 e notificato il 26.6.2018, il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da A.H. in impugnazione del diniego di una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per motivi umanitari) emesso dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

– Avverso la decisione in data 12.7.2018 il richiedente ha notificato ricorso, affidato a quattro motivi e il Ministero dell’Interno non si è costituito, restando intimato. Con ordinanza interlocutoria depositata il 29 ottobre 2019, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c., la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

In data 13.8.2020 il richiedente ha depositato nota di rinunzia al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella nota di deposito del 13.8.2020 il richiedente ha reso noto di voler rinunziare al ricorso e tale dichiarazione manifesta una carenza sopravvenuta di interesse idonea a rendere inammissibile il ricorso senza necessità di provvedere sulle spese di lite in assenza di costituzione in giudizio della controparte. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 – 01; conforme, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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